Annullamento dell’interdittiva antimafia e caducazione derivata dell’esclusione dalla gara (Cons. Stato n. 2003 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di annullamento del giudice amministrativo producono, oltre all’effetto caducatorio, un effetto conformativo e un effetto ripristinatorio: il venir meno dell’atto illegittimo impone la rimozione ex tunc delle modificazioni della realtà giuridica e fattuale da esso prodotte, con conseguente illegittimità derivata degli atti consequenziali. Quando l’interdittiva antimafia costituisce presupposto indefettibile e unica ragione dell’esclusione dalla gara, il suo annullamento travolge in via derivata il provvedimento di estromissione, non potendo questo continuare a produrre effetti sulla base di un atto eliminato dal mondo giuridico. La stazione appaltante è titolare di un potere vincolato solo finché l’efficacia dell’interdittiva permanga. La verifica di anomalia dell’offerta integra un segmento procedimentale autonomo: sino alla sua conclusione il giudice amministrativo non può pronunciarsi sull’aggiudicazione, dovendosi rispettare il limite dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Un’università indice una gara d’appalto per il servizio di pulizia degli edifici, suddivisa in tre lotti, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Una concorrente si classifica prima nel lotto 3. Nel corso dei controlli sui requisiti per l’aggiudicazione, dopo l’avvio della verifica di anomalia dell’offerta, emerge che la società è stata attinta da un diniego di iscrizione nella white list adottato dalla Prefettura, avente valore di interdittiva antimafia. L’università ne dispone l’esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 6, d.lgs. n. 50/2016 e aggiudica il lotto alla seconda classificata.

La concorrente impugna dinanzi al TAR Lombardia l’esclusione e l’aggiudicazione, deducendo l’illegittimità derivata dall’atto presupposto. Nelle more, il provvedimento interdittivo viene annullato dal Consiglio di Stato con sentenza della Sezione III. Il TAR accoglie il ricorso principale, annulla l’esclusione, riammette la società alla gara e rinvia alla stazione appaltante la verifica di anomalia. L’università appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Il perno argomentativo è la ricostruzione degli effetti del giudicato di annullamento: la sentenza del Consiglio di Stato ha eliminato dal mondo giuridico l’interdittiva antimafia con efficacia ex tunc, travolgendo tanto il provvedimento originario quanto quello confermativo adottato in sede di riesame.

Richiamando un principio consolidato (Cons. Stato, VI, 9 marzo 2020, n. 1693; VI, 17 maggio 2023, n. 4918; IV, 4 novembre 2022, n. 9666), la Corte ribadisce che l’annullamento produce effetto caducatorio, conformativo e effetto ripristinatorio, imponendo l’adeguamento dell’assetto di interessi alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia. Tra gli effetti rimossi ex tunc rientra l’annullamento degli atti consequenziali viziati da illegittimità derivata, salvo che il giudicato non abbia diversamente modulato la retroattività.

Quanto alla dedotta autonomia degli atti della stazione appaltante, la Corte esclude che l’esclusione e la revoca dell’aggiudicazione siano provvedimenti slegati dall’interdittiva. Tra gli atti sussiste una stretta connessione: il diniego di iscrizione ha costituito presupposto indefettibile dell’estromissione, dipesa unicamente da esso. Non opera quindi il potere vincolato invocato dall’appellante, che presupporrebbe la perdurante efficacia del provvedimento prefettizio.

La Corte affronta poi il profilo della verifica di anomalia. La riammissione impone al R.U.P., con il supporto della Commissione, lo svolgimento del sub-procedimento avviato e interrotto. Fino alla sua conclusione resta precluso l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata, in ossequio all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. (Cons. Stato, V, 30 luglio 2020, n. 4856). Il giudice amministrativo esorbita dai propri poteri se dispone l’immediato annullamento dell’aggiudicazione e l’inefficacia del contratto senza rimettere gli atti all’amministrazione per la rinnovazione globale della verifica (Cons. Stato, V, 18 novembre 2024, n. 9214; V, 21 ottobre 2024, n. 8437; V, 17 novembre 2022, n. 10131; VI, 20 aprile 2020, n. 2520).

Da ciò deriva il rigetto dell’eccezione della controinteressata: l’appellata non doveva impugnare in via incidentale il capo che non ha annullato l’aggiudicazione né riproporre la domanda di inefficacia del contratto. Sarà la stazione appaltante, all’esito della verifica, ad assumere le determinazioni conseguenti, ivi compreso l’eventuale subentro nell’esecuzione del servizio. L’appello è respinto, con condanna dell’università alle spese e compensazione tra le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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