Informativa antimafia, obbligo di riesame su istanza documentata della società (TAR Calabria n. 1219 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di una circostanziata istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia, fondata su sopravvenienze documentate, il Prefetto non può sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi elementi segnalati e di pronunciarsi in via espressa. Resta ferma la piena discrezionalità del potere valutativo in ordine al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa. L’art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159/2011 realizza un punto di equilibrio tra la tutela dei rapporti economici dello Stato dalle infiltrazioni e la libertà di impresa. Ove l’amministrazione emetta il provvedimento liberatorio richiesto, la pretesa è soddisfatta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Crotone sull’istanza di aggiornamento dell’informativa antimafia, presentata ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con provvedimento espresso.
Con precedente sentenza l’intestato Tribunale, in accoglimento della domanda, aveva già riconosciuto la fondatezza dell’obbligo di riesame. La società depositava quindi istanza di nomina del commissario ad acta e, successivamente, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta emissione del provvedimento richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la regola già affermata nella precedente decisione: l’art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159/2011 impone al Prefetto di aggiornare l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti. Da tale previsione deriva che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento fondata su elementi oggettivi di novità, l’amministrazione non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario.
Il percorso argomentativo si fonda sui precedenti richiamati: Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410. Da essi si ricava che in presenza di sopravvenienze documentate il Prefetto è tenuto ad avviare il procedimento di riesame, che potrà condurre a un atto di contenuto liberatorio ovvero a un nuovo atto interdittivo, se la nuova istruttoria riveli ancora sussistente il pericolo.
La motivazione individua la ragione del bilanciamento nell’esigenza di assicurare un punto di equilibrio tra valori costituzionalmente tutelati: da un lato la preservazione dei rapporti economici tra Stato e privati dalle infiltrazioni mafiose, dall’altro la libertà di impresa. Sul punto sono citati TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 marzo 2021, n. 1040 e TAR Emilia-Romagna, Parma, 14 febbraio 2025, n. 52.
Il Tribunale rileva dagli atti che l’UTG di Crotone ha emesso il provvedimento liberatorio a seguito del riesame del pregresso provvedimento interdittivo. L’amministrazione ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, e la società ha aderito, insistendo però sulla condanna alle spese.
La pretesa risulta pienamente soddisfatta: il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Le spese sono compensate, tenuto conto della complessità dell’attività procedimentale e della sollecitudine dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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