Revocazione per errore di fatto non copre la rivalutazione delle risultanze processuali (Cons. Stato n. 976 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione di cui all’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., presuppone un errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale e non una diversa valutazione delle risultanze già vagliate dal giudice. Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione dell’attività valutativa, l’omessa pronuncia su singole argomentazioni delle parti o il mancato esame di documenti già acquisiti, profili che al più configurano errores in iudicando. La mancata disposizione di una verificazione o di una consulenza tecnica d’ufficio non costituisce vizio di omessa pronuncia, trattandosi di poteri istruttori rimessi all’apprezzamento discrezionale del giudice. L’errore, inoltre, deve essere determinante secondo un nesso di causalità logico-giuridico rispetto alla decisione impugnata.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto termoelettrico ottenne dal Gestore dei servizi energetici il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili. Con successivo provvedimento del 20 giugno 2014 il Gestore annullò in autotutela quel riconoscimento, rilevando che il gruppo elettrogeno era già stato impiegato e incentivato presso un altro impianto della stessa società e che la revisione non era stata certificata dal costruttore.
Il ricorso proposto davanti al TAR Lazio fu respinto. L’appello venne parimenti respinto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1025 del 10 febbraio 2025. La società propose allora revocazione avverso tale decisione, deducendo due motivi ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ.: la mancata considerazione della documentazione prodotta in primo grado e l’omessa pronuncia sull’istanza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del rimedio. La revocazione è impugnazione a critica vincolata, proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, e si articola in una fase rescindente necessaria e in una rescissoria eventuale. Quanto al vizio del n. 4), esso si identifica con l’errore di percezione su un atto processuale, traducendosi in omessa pronuncia su una censura o un’eccezione. Non è revocazione la contestazione dell’attività valutativa del giudice, né il mancato esame di un documento, poiché in tali casi si configurano soltanto errores in iudicando, non contemplati dalla norma.
Il primo motivo è giudicato inammissibile. Le censure della ricorrente cadono su aspetti che erano punti controversi sin dal primo grado e sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio. Il precedente impiego del gruppo elettrogeno, la sua pregressa incentivazione e la violazione del divieto di cumulo erano stati oggetto di contraddittorio e di pronuncia. La Corte esclude qualsiasi errata percezione del contenuto materiale degli atti: la sentenza impugnata si fonda su circostanze pacifiche, rispetto alle quali i documenti richiamati non sono idonei a smentire che il generatore fosse già utilizzato presso altro impianto incentivato.
La valutazione sul carattere assorbente di tale circostanza è apprezzamento di tipo valutativo, non inficiato da errori percettivi. Il ricondizionamento del gruppo non è stato escluso, ma assorbito dalla considerazione della necessaria novità di ogni componente. Ad abundantiam, il Collegio ribadisce che un componente già incentivato non è suscettibile di ulteriore ammissione ai benefici, richiamando la giurisprudenza sul divieto di cumulo.
Il secondo motivo è anch’esso infondato. La mancata disposizione di verificazione o consulenza tecnica d’ufficio non costituisce errore di fatto revocatorio: si tratta di poteri istruttori esercitabili d’ufficio, rimessi al pieno apprezzamento discrezionale del giudice. Le parti non vantano un diritto al loro espletamento e il giudice non deve motivare le ragioni del rigetto. Ne deriva l’assenza di una omessa pronuncia e, quindi, del vizio revocatorio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con preclusione dell’esame delle censure rescissorie. Segue la condanna della ricorrente alle spese in favore del Gestore, liquidate in euro 5.000 oltre accessori, e la compensazione con le amministrazioni resistenti.
Nota della Redazione
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