Inottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 89 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo portato dal titolo giudiziale passato in giudicato integra il presupposto per la condanna all’esecuzione. Il giudice amministrativo, investito del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ordina all’ente di dare completa esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. La mancata contestazione dell’inadempimento e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di art. 14 d.l. n. 669/1996 confermano la fondatezza della pretesa. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e si commisura agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 48 pubblicata il 12 aprile 2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro ha accertato il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirlo per l’anno scolastico 2022/2023.
Il titolo è stato notificato in data 08.02.2024, ma è rimasto inadempiuto. Non essendoci stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 27.03.2024. È decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la pretesa adeguatamente documentata e il ricorso fondato. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione costituita non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. Questa non contestazione ha assunto rilievo decisivo ai fini dell’accertamento.
Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza n. 48/2024 del Tribunale di Milano entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Ha inoltre previsto che, decorso inutilmente tale termine, provveda un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o in un dirigente o funzionario delegato.
Il commissario potrà adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla richiesta di astreintes, il Tribunale ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre però dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Sul piano processuale, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ha nominato il commissario per il caso di perdurante inerzia e ha posto le spese a carico dell’amministrazione, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm..
Nota della Redazione
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