Revocazione per errore di fatto e nullità della notifica del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 9654 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revocazione per errore di fatto di una sentenza della Corte di cassazione, quando la questione attenga a profili di nullità della notifica del ricorso, l’errore deve essere decisivo, evidente ed obiettivo, tale da non richiedere lo sviluppo di indagini ermeneutiche, ed emergere oggettivamente ed incontestabilmente dagli atti interni del giudizio di cassazione, che la Corte esamina con autonoma indagine di fatto nell’ambito delle questioni rilevabili d’ufficio. La deduzione della mancata verifica della ritualità della notifica non integra l’errore percettivo previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma un vizio di valutazione o di motivazione, estraneo al rimedio revocatorio.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per il recupero della TIA dovuta da una società al Comune di Tivoli, per le annualità dal 2008 al 2011. La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la decisione era stata confermata in appello. Proposto ricorso per cassazione, la Corte, con precedente ordinanza, ne aveva dichiarato l’inammissibilità, rilevando che la notifica del ricorso, pur spedita nei termini, non si era perfezionata per irreperibilità del destinatario a seguito del trasferimento della società, come attestato nell’avviso di ricevimento.

La società già ricorrente ha quindi proposto ricorso per revocazione contro quella ordinanza, sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto per non avere considerato che la notifica doveva ritenersi perfezionata, essendo stata eseguita presso lo studio del difensore domiciliatario della controparte e dovendosi la dichiarazione dell’addetto alla ricezione equiparare a un mero rifiuto. La società contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal discrimine tra errore revocatorio ed errore di diritto: il primo ha carattere meramente percettivo, il secondo presuppone un’attività di valutazione. Richiamando le Sezioni Unite n. 31032 del 2019, il Collegio ribadisce che l’errore revocatorio non può consistere nella violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve essere decisivo, evidente e rilevabile dal mero raffronto tra sentenza e atti, senza ricorso ad argomentazioni induttive o a ricostruzioni interpretative.

Il fatto, si precisa, deve emergere oggettivamente ed incontestabilmente dal confronto tra la rappresentazione degli atti e quella percepita dal giudice, senza che rilevi l’attività valutativa. L’errore, inoltre, deve riguardare gli atti interni del giudizio di cassazione, quelli esaminati direttamente dalla Corte; e i profili del “fatto decisivo” vanno valutati con rigore, per evitare che la revocazione divenga un ulteriore grado di giudizio.

La Corte passa quindi in rassegna la casistica: è stata ritenuta inammissibile la revocazione fondata sull’erroneo convincimento circa la validità della notifica dell’atto di impugnazione, trattandosi di errore di diritto e non di fatto; non integra errore revocatorio l’omesso rilievo di un vizio sul luogo di esecuzione della notifica. Viceversa, è affetta da errore di fatto la decisione che si fondi sull’asserita mancanza di una notifica in realtà presente agli atti.

Nel caso concreto, il motivo non denuncia un’erronea supposizione espressa in motivazione, ma la mera mancata verifica della ritualità della notifica. La parte ribadisce un fatto processuale senza indicare una specifica supposizione frutto di errore percettivo. Nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento al fatto in questione, né è ricostruibile l’iter logico sul punto: si tratta di vizio di motivazione, improponibile con la revocazione.

Difetta, altresì, la stessa circostanza addotta a fondamento dell’errore e manca la produzione dei documenti attestanti l’elezione di domicilio, necessaria ai fini dell’autosufficienza del ricorso secondo le Sezioni Unite n. 8950 del 2022. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; nulla sulle spese per la mancata costituzione della società contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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