Revocazione per errore percettivo su atto pacificamente inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 9064 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, il giudice non eccede i limiti dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. quando accerta che la sentenza impugnata ha supposto esistente un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa. La circostanza che il fatto supposto non fosse controverso tra le parti non esclude il vizio revocatorio, perché l’errore percettivo opera proprio sul piano della rappresentazione di un elemento pacifico, sottratto al thema disputandum. Il controllo sulla congruità dell’accertamento attiene al merito della decisione revocatoria, non ai requisiti della fattispecie legale di revocazione. Resta fermo che l’inammissibilità colpisce le censure che investono profili privi di rilevanza ai fini del decisum.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava un avviso conseguente all’accertamento di una plusvalenza relativa a una cessione immobiliare. La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte le doglianze della contribuente e rideterminava la base imponibile. L’Ufficio emetteva quindi una nuova cartella per le residue imposte. La contribuente impugnava l’atto e la Commissione rigettava il ricorso.

Adita in appello, la Commissione tributaria regionale rigettava anch’essa il gravame. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso in revocazione, sostenendo che i giudici d’appello avevano fondato la decisione sull’erronea rappresentazione circa l’esistenza di un atto di riliquidazione in realtà mai emesso. La Commissione accoglieva la domanda di revocazione. L’Agenzia impugna la decisione in cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla violazione dell’art. 12 del d.m. 16 aprile 2014, che vieterebbe gli atti processuali notificati a mezzo PEC contenenti scansioni di immagini. Il rilievo concerne la fonte del documento in sé, non il contenuto di sue specifiche parti, quando questo sia costituito da testo.

Nel merito, l’unico motivo denuncia violazione dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., perché la Commissione, in sede revocatoria, avrebbe ritenuto che la sentenza d’appello avesse supposto l’esistenza di un atto di riliquidazione, la cui sussistenza sarebbe stata però oggetto di punto controverso tra le parti.

La Corte rileva che tra le parti era controversa non l’esistenza materiale dell’atto di riliquidazione, ma la sua necessità giuridica: la contribuente la riteneva indispensabile come atto espresso da adottarsi in conseguenza dell’accoglimento parziale della pronuncia provinciale, l’Ufficio la negava, reputandola implicita negli atti posti in essere.

Pertanto, l’accertamento compiuto in sede di revocazione circa l’inesistenza del documento supposto dal giudice d’appello attiene alla congruità dell’accertamento, non ai requisiti dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. L’atto specifico di riliquidazione era pacificamente e incontrovertibilmente inesistente, dunque non controverso.

La Corte esclude infine che le ulteriori censure potessero essere rilevate, poiché ad esse faceva difetto il requisito della rilevanza: l’ammontare dei tributi richiesti era compatibile con la decisione originaria della Commissione provinciale. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese in favore della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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