Revocazione improcedibile per sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione (Cons. Stato n. 8376 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione la sopravvenuta cessazione dell’interesse sostanziale alla decisione, dichiarata dalla parte e non contestata dalle altre parti costituite, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo non è tenuto a scrutinare nel merito i motivi di revocazione quando l’utilità concreta della pronuncia è venuta meno per fatti intervenuti nel corso del giudizio. Restano ferme le statuizioni sulle spese già assunte in fase cautelare in applicazione del principio di soccombenza, mentre le ulteriori spese del grado sono compensate tra tutte le parti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la sentenza n. 2422/2023 della Sezione Quarta, che aveva respinto il suo appello avverso la decisione del TAR Parma n. 222/2022. Quest’ultima aveva confermato il provvedimento con cui il Comune aveva diffidato la società a svolgere attività di sala gioco e sala scommesse in locali ubicati a distanza inferiore ai 500 metri da luoghi sensibili, in applicazione della legge della Regione Emilia Romagna n. 5/2013 e della D.G.R. n. 813/2017, disponendo la chiusura immediata dell’esercizio.
La società ha proposto ricorso per revocazione deducendo un errore di fatto per travisamento di circostanze rilevanti. Con ordinanza n. 2283/2023 la Sezione ha respinto la domanda cautelare, ravvisando l’inammissibilità del ricorso. Nel corso del giudizio la società ha poi depositato una nota con cui ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendone la definizione con declaratoria di estinzione e compensazione delle spese, essendo cessata l’attività presso la sala.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende atto della nota depositata dalla società, con cui questa ha dichiarato la cessazione dell’attività presso la sala e la conseguente perdita di interesse alla definizione del merito. Le parti costituite non si sono opposte a tale richiesta.
Il venir meno dell’interesse sostanziale alla pronuncia preclude al giudice l’esame dei motivi di revocazione in precedenza proposti. Il Collegio non procede quindi alla verifica del dedotto errore di fatto, già oggetto di valutazione in sede cautelare, ma definisce il giudizio con declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
Sul piano delle spese, la Sezione distingue due piani. Le spese già liquidate in applicazione del principio di soccombenza con l’ordinanza n. 2283/2023 restano ferme. Le ulteriori spese del grado vengono invece compensate tra tutte le parti costituite, coerentemente con la definizione in rito della controversia.
Il dispositivo qualifica il ricorso come improcedibile, formula che recepisce sul piano processuale la sopravvenuta carenza di interesse accertata in motivazione. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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