Sei scatti ai fini del TFS anche per il congedo a domanda (Cons. Stato n. 8369 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione dei sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale della Polizia di Stato anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, una volta maturati i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il diritto alla riliquidazione del TFS si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
Due ex appartenenti alla Polizia di Stato, congedatisi a domanda dopo aver maturato i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, hanno chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto a vedersi computare i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.
L’INPS, costituitosi in resistenza, ha sostenuto che la maggiorazione spetti solo al personale cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso. Il TAR Campania ha respinto l’eccezione di prescrizione e accolto il ricorso, condannando l’Istituto alla riliquidazione del trattamento. Da qui l’appello dell’INPS, articolato in più motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza sul punto, segnatamente Cons. Stato, Sez. II, n. 2988/2023, e ricostruisce il perimetro applicativo della norma. L’ambito soggettivo dell’art. 6-bis comprende tutte le forze di polizia, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, come conferma il richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981.
Quanto all’ambito oggettivo, il comma 1 attribuisce i sei scatti al personale cessato per età, inabilità o decesso; il comma 2 estende il beneficio a chi chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti richiesti. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. ha portata solo rafforzativa e non innova il regime dell’indennità di buonuscita. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul TFS.
Sul termine del 30 giugno, la Corte esclude conseguenze decadenziali, in linea con Cons. Stato, Sez. II, nn. 2980, 2981, 2982 e 2984 del 2023 e con Cons. Stato, Sez. III, n. 1231/2019. Il comma 3 dell’art. 6-bis collega il rispetto del termine alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Non si rinviene una giustificazione ragionevole per trattare diversamente chi presenta l’istanza negli anni successivi.
Respinta anche la censura basata sull’art. 81 Cost.: l’applicazione della norma non costituisce interpretazione estensiva, ma diretta attuazione del suo contenuto, nel rispetto della discrezionalità legislativa. La Corte ritiene invece fondato il motivo sulla prescrizione relativo a uno degli appellati: seguendo l’orientamento di Cons. Stato, Sez. II, n. 2980/2023 e n. 3807/2024, il termine quinquennale decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento. L’appello è quindi respinto per una posizione e accolto per l’altra, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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