Soccorso istruttorio e termine perentorio nell’appalto di forniture cloud (Cons. Stato n. 9313 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso la stazione appaltante può legittimamente richiedere, sin dal momento della presentazione dell’offerta, la documentazione tecnica di comprova dei requisiti minimi e delle caratteristiche ulteriori, poiché la verifica di conformità del prodotto alle specifiche tecniche costituisce il discrimine di ammissibilità dell’offerta e non è incompatibile con l’assenza di una valutazione qualitativa comparativa. La previsione della lex specialis che consente di sanare mediante soccorso istruttorio la mancata o parziale produzione di tale documentazione è conforme all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di integrazione della documentazione amministrativa finalizzata a comprovare caratteristiche già dichiarate. Il termine assegnato al concorrente per l’integrazione è perentorio e il suo inutile decorso legittima l’esclusione, senza che rilevi una valutazione caso per caso dell’incidenza del ritardo sullo svolgimento della procedura. Il principio di tassatività delle cause di esclusione opera per i soli requisiti generali, non per quelli speciali, che la stazione appaltante può definire in ragione della specificità dell’oggetto.
Il Fatto
La società appellante partecipava a una procedura indetta da una centrale di committenza per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, avente ad oggetto un catalogo elettronico di prodotti cloud in modalità SaaS per la gestione documentale. Il capitolato d’oneri richiedeva, già in sede di offerta, il caricamento della documentazione tecnica di comprova dei requisiti minimi e delle caratteristiche ulteriori, secondo uno specifico allegato, e prevedeva al paragrafo 14.7 la sanabilità della mancata o parziale produzione mediante soccorso istruttorio, con assegnazione di un termine tra cinque e dieci giorni e esclusione in caso di inutile decorso.
Preso atto dell’omesso caricamento della documentazione, la stazione appaltante assegnava alla concorrente un termine di sei giorni, non rispettato: il deposito avveniva con due giorni di ritardo, giustificato con il periodo di ferie. Seguiva l’esclusione e l’aggiudicazione a terzi. Il TAR Lazio, con sentenza in forma semplificata, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; la società proponeva appello, contestando la legittimità della clausola di gara e l’irragionevolezza del termine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide le conclusioni del giudice di primo grado. Quanto alla dedotta illegittimità del paragrafo 14.7, osserva che anche nelle gare bandite secondo il criterio del prezzo più basso l’amministrazione può e deve verificare la conformità del prodotto alle specifiche tecniche predeterminate dalla lex specialis. Una volta scelto tale criterio, le soluzioni tecniche non costituiscono elemento di selezione della migliore offerta, ma la conformità agli standard minimi resta il discrimine di ammissibilità. Non vi è dunque contraddittorietà tra criterio di aggiudicazione e verifica preliminare di ammissibilità tecnica.
La previsione del soccorso istruttorio è ritenuta conforme all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023: essa consente di sanare la mancata allegazione della documentazione volta a comprovare le caratteristiche minime indicate nell’offerta. Si tratta di soccorso integrativo o completivo, che mira al recupero di carenze della documentazione amministrativa, con esclusione della documentazione inerente l’offerta tecnica ed economica; la clausola è pertanto conforme anche nella parte in cui prevede l’esclusione per l’operatore che non adempia nel termine stabilito.
Infondata è anche la dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 6 del 2025, il Collegio rileva che tale principio è previsto per i requisiti generali, mentre per i requisiti speciali è ammessa la definizione da parte delle stazioni appaltanti in ragione della specificità dell’oggetto. Nel caso in esame si controverte di requisiti speciali.
Quanto al secondo motivo, è irrilevante che il deposito sia avvenuto entro il limite massimo di dieci giorni previsto dal capitolato, avendo la stazione appaltante fissato discrezionalmente il termine perentorio a una data anteriore. Sono inconferenti i diversi termini assegnati nei precedenti soccorsi istruttori, quello rispettato e quello relativo a richiesta poi ritirata in autotutela. Il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato sulla perentorietà del termine per l’integrazione documentale, funzionale alla certezza e alla rapidità del sub-procedimento, e richiama i principi di autoresponsabilità e diligenza professionale gravanti sui concorrenti, non rispettati nel caso concreto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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