Il giudice deve liquidare equitativamente il danno patrimoniale da ritardo bagagli anche senza prova specifica, quando l’an è provato (Cass. civ. Sez. 3 n. 16133 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasporto aereo internazionale, laddove trovi applicazione la Convenzione di Varsavia del 1929, il limite massimo di risarcibilità previsto dall’art. 22 non priva il tribunale della facoltà di procedere alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. Una volta raggiunta la prova dell’esistenza del danno patrimoniale (an), il giudice di merito non può opporre un non liquet per la sola difficoltà di provare l’esatto ammontare (quantum), ma ha il potere-dovere di ricorrere alla valutazione equitativa, esercitabile anche d’ufficio e anche in grado di appello. La decisione che riconosca valore probatorio a taluni scontrini e lo neghi ad altri della medesima natura, senza esplicitare un adeguato percorso logico, è affetta da intrinseca contraddittorietà e va cassata.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata, in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace, aveva condannato la compagnia aerea a risarcire le due viaggiatrici per il ritardo di due giorni nella riconsegna dei bagagli su un volo da Roma a Narita. Il giudice d’appello, esclusa l’applicabilità della Convenzione di Montreal del 1999 e del Regolamento CE n. 261/2004 nei confronti del vettore russo, aveva applicato la Convenzione di Varsavia, riconoscendo solo parte delle spese documentate e liquidando un danno non patrimoniale ridotto. Avverso tale pronuncia le passeggere hanno proposto ricorso per cassazione, mentre la compagnia ha spiegato ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso principale. Rilevato che la fattispecie è disciplinata dalla Convenzione di Varsavia, il cui art. 22 fissa un limite massimo risarcibile ma rinvia alla legge nazionale del vettore per i criteri di liquidazione, ha ricordato che l’art. 22, paragrafo 4, della Convenzione consente comunque al tribunale di concedere un’ulteriore somma per le spese processuali. In tale quadro, il giudice può avvalersi del potere di liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., qualora il danno sia certo ma la sua precisa quantificazione sia impossibile o particolarmente difficoltosa.
La Corte ha ravvisato una intrinseca illogicità nella decisione del Tribunale che aveva riconosciuto il ristoro per gli acquisti di prima necessità fino a concorrenza di una certa somma, fondandosi su scontrini privi dell’indicazione della merce, per poi negarlo per la residua somma con la motivazione che tale tipologia non era specificata. Tale contraddizione ha determinato una violazione del principio in base al quale, provato l’an, il giudice è tenuto a far ricorso alla valutazione equitativa, che costituisce non solo un potere ma anche un dovere volto a evitare un non liquet e ad assicurare l’effettività della tutela risarcitoria.
Quanto alla censura delle ricorrenti sul danno non patrimoniale, la Corte l’ha ritenuta carente di decisività, non avendo le stesse confrontato la specifica motivazione del Tribunale. Il ricorso incidentale della compagnia aerea è stato invece dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente riprodotto il contenuto dell’atto d’appello, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione sull’an del danno non patrimoniale.
La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame facendo applicazione dei principi enunciati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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