Operazioni oggettivamente inesistenti: irrilevante la buona fede del committente nel rapporto risarcitorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 3216 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’IVA è negato al contribuente indipendentemente dalla sua buona fede o dal suo comportamento diligente, poiché l’inesistenza oggettiva dell’operazione rende comunque legittimo il recupero dell’imposta da parte dell’Erario. Ne consegue che, nel giudizio risarcitorio promosso dal contribuente nei confronti dell’autore della frode, la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento o l’omessa dimostrazione della propria estraneità alla frode non può essere configurata come concorso di colpa ex art. 1227, primo comma, cod. civ., atteso che l’obbligo restitutorio sussiste comunque. Il giudice di merito che subordini la risarcibilità del danno alla prova della buona fede del contribuente in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti incorre in una contraddizione motivazionale insanabile.
Il Fatto
La ricorrente, fornitrice di rete telefonica, aveva acquistato servizi da due società italiane, versando l’IVA indicata nelle relative fatture, per poi rivendere i servizi a società estere “aggregatrici” di traffico telefonico. Le fatture documentavano in realtà operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere da un’associazione criminale, e l’IVA non era stata versata all’Erario dalle società fornitrici. L’Amministrazione finanziaria aveva recuperato l’imposta indebitamente detratta dalla ricorrente, che agiva quindi in giudizio per ottenere la condanna generica al risarcimento del danno nei confronti dell’autore della frode.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che la ricorrente avesse l’onere di dimostrare la propria estraneità alla frode e la propria diligenza, mentre la Corte d’appello confermava la decisione. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. Il ragionamento dei giudici di merito, che subordinavano la risarcibilità del danno alla prova della buona fede e della diligenza della contribuente, è stato ritenuto profondamente viziato e in contraddizione con la premessa, dalle stesse riconosciuta, della natura oggettivamente inesistente delle operazioni.
La Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, la detrazione dell’IVA è esclusa a prescindere dall’atteggiamento soggettivo del contribuente. La buona fede rileva solo nell’ipotesi diversa di operazioni soggettivamente inesistenti, quando può essere negata la detrazione solo se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. Le pronunce richiamate nel verbale di constatazione, tra cui la citata Cass. n. 17377/2009, si riferivano proprio a tale diversa ipotesi.
Ne deriva che, nel rapporto con l’autore della frode, non può attribuirsi rilevanza a una presunta negligenza della vittima: l’obbligo restitutorio verso l’Erario scatta comunque, e la diligenza del contribuente non è posta a tutela del frodatore per diminuirne l’apporto causale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, ritenendo la motivazione del giudice d’appello una parvenza invincibilmente contraddittoria, e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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