La calunnia richiede il dolo, non la colpa: l’omesso approfondimento non basta (Cass. civ. Sez. 3 n. 20007 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di calunnia, quale fonte di responsabilità civile, richiede l’elemento soggettivo del dolo, anche nella forma del dolo eventuale, non essendo sufficiente la colpa. Non integra gli estremi del dolo la mera condotta imprudente di chi presenti un esposto senza un adeguato approfondimento della verifica documentale, dovendosi invece accertare la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato. Il danno patrimoniale e quello non patrimoniale conseguenti alla calunnia, ove l’elemento soggettivo sia provato, possono essere dimostrati anche per presunzioni, sulla base di fatti indiziari allegati dal danneggiato, senza necessità di prova diretta.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un esposto presentato da un esponente politico locale, già segretario comunale, concernente presunti illeciti nella gestione pubblica del campo nomadi di una città. Nell’esposto era indicato, quale fornitore asseritamente coinvolto, un imprenditore titolare di una ditta individuale di fornitura di GPL.
A seguito dell’esposto, la Procura della Repubblica iscrisse l’imprenditore nel registro degli indagati per le ipotesi di frode nelle pubbliche forniture e truffa; l’indagine fu successivamente archiviata. L’imprenditore convenne quindi in giudizio l’autore dell’esposto per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò la domanda, ma la Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, accertò la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia, negando tuttavia la prova del danno-conseguenza. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso l’imprenditore e, in via incidentale condizionata, l’autore dell’esposto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale condizionato, che censura l’interpretazione del reato di calunnia offerta dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva desunto l’elemento soggettivo dal mancato approfondimento della ricerca documentale da parte dell’autore dell’esposto, condotta che, ad avviso del giudice di merito, rivelerebbe la consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato.
La Cassazione ha ritenuto fondata tale censura, rilevando che la calunnia può costituire fonte di responsabilità civile solo se ne sussistano tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi. L’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 368 cod. pen. è il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, mentre la condotta descritta dalla sentenza impugnata — imprudente presentazione di una denuncia senza verifica dei fatti — è riconducibile a colpa, che non è titolo sufficiente per la configurazione della fattispecie. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata, demandando al giudice del rinvio una motivazione più adeguata sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Con riferimento al ricorso principale, il cui esame è stato compiuto al solo fine di verificare l’interesse allo scrutinio del ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, concernenti l’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla prova del danno patrimoniale e non patrimoniale. Quanto al danno patrimoniale, la Corte ha ribadito che la “perdita subita” di cui all’art. 1223 cod. civ. include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, costituendo il vincolo obbligatorio una posta passiva del patrimonio del danneggiato. Ha inoltre precisato che sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale possono essere provati per presunzioni, sulla base di elementi indiziari quali la pendenza del procedimento penale per gravi reati, la perquisizione subita e il risalto mediatico della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.