Revocazione esclusa per omissione valutativa e non errore di percezione (Cons. Stato n. 9342 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106, primo comma, cod. proc. amm., l’errore di fatto ricorre solo quando la decisione si fondi sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, sempre che il fatto non abbia costituito punto controverso. Non integra errore revocatorio l’omessa considerazione, da parte del giudice, di un fatto processuale certo, poiché in tal caso si verte in un’omissione valutativa e non in un errore di percezione. Il rimedio straordinario resta pertanto inammissibile quando la censura investe la rilevanza attribuita a una circostanza ritualmente acquisita.
Il Fatto
La Provincia di Macerata, condannata con una precedente sentenza del Consiglio di Stato a risarcire una società per il ritardo nella conclusione del procedimento di voltura dell’autorizzazione unica di tre impianti fotovoltaici, ha proposto revocazione avverso quella decisione. La condanna comprendeva, oltre alla sorte capitale, la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi maturati nel periodo in cui la società non aveva potuto disporre della somma.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di fatto revocatorio per non avere considerato un’istanza di rinvio dell’udienza di merito depositata dalla controparte e accolta, con conseguente ritardo di oltre tre anni nella definizione del giudizio. Tale circostanza avrebbe reciso il nesso di causalità tra la condotta dell’ente e il danno nel periodo successivo. Si sono costituiti il Gestore dei Servizi Energetici, favorevole all’accoglimento, e la società attrice in primo grado, che ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il richiamo dell’art. 106, primo comma, cod. proc. amm.. La norma esige che la sentenza sia effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa: si ha errore quando la decisione suppone un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando ne suppone l’inesistenza pur essendo la stessa positivamente stabilita.
Sul piano ricostruttivo, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 1178 del 2000 e, nella giurisprudenza amministrativa, la Sez. V n. 9278 del 2023. Da tali arresti si desume che l’errore presuppone il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalla sentenza e l’altra dagli atti, purché la realtà desunta dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di valutazione, e la realtà risultante dagli atti non sia contestata dalle parti.
Applicando tale griglia, la Corte rileva che il preteso errore consiste nell’omessa considerazione dell’istanza di rinvio depositata il 20 ottobre 2020. La censura non investe una supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di quel fatto processuale, al quale la motivazione non fa alcun riferimento, ma una omissione nella valutazione della sua rilevanza. La circostanza denunciata non integra dunque un errore di percezione del giudice, che lo abbia indotto a supporre l’inesistenza di un fatto materiale certo, e non costituisce errore revocatorio.
La Corte precisa che le considerazioni che precedono assorbono ogni altra questione. Solo in via incidentale osserva che l’accoglimento dell’istanza e il rinvio a data da destinarsi furono disposti in pubblica udienza, con la presenza e senza l’opposizione della difesa della Provincia. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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