Congedo straordinario per gravi motivi: necessaria la prova documentale specifica (Cons. Stato n. 9343 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il congedo straordinario per gravi motivi di famiglia, disciplinato dall’art. 37 del d.P.R. n. 3/1957, è subordinato alla allegazione di una motivazione precisa e circostanziata e a un’esauriente documentazione che consenta all’amministrazione di valutare l’obiettiva gravità della situazione e la durata del beneficio. La certificazione medica deve attestare in modo specifico la condizione di non autosufficienza del familiare e l’effettiva necessità dell’assistenza continuativa da parte del dipendente. La documentazione prodotta solo in giudizio è tardiva e non può inficiare la legittimità dell’atto, da verificare alla stregua delle condizioni in cui è stato assunto. L’obbligo di assistenza coniugale ex art. 143 c.c. va bilanciato con i doveri lavorativi e non fonda un diritto al congedo oltre i ristretti limiti previsti, governati dalla regola della stretta interpretazione.
Il Fatto
Un sostituto commissario della Polizia di Stato chiedeva 69 giorni di congedo straordinario per assistere la moglie, sottoposta a plurimi interventi chirurgici e bisognosa di assistenza non solo nei ricoveri e nelle visite di controllo, ma anche nelle attività quotidiane. Il Questore di Torino accoglieva solo parzialmente l’istanza, riconoscendo 10 giorni corrispondenti alle giornate di accompagnamento presso la struttura ospedaliera, per difetto di documentazione comprovante l’assistenza continuativa.
Il TAR Piemonte respingeva il ricorso e compensava le spese. L’interessato proponeva appello, lamentando illogicità e irragionevolezza della motivazione, errata valutazione della documentazione medica e mancata considerazione dell’obbligo di assistenza morale del coniuge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e, per economia processuale, esamina direttamente i motivi del ricorso di primo grado, che perimetrano il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (con richiamo a Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020 e sez. V, n. 5868 del 2015).
Nel merito, l’art. 37 del d.P.R. n. 3/1957 rimette all’amministrazione la valutazione dei gravi motivi. La circolare n. 333.A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, più recente di quella invocata dall’appellante, esige una motivazione precisa e circostanziata e un’esauriente documentazione, indispensabile per apprezzare l’obiettiva gravità della situazione e determinare la durata del congedo.
La certificazione prodotta è tardiva, perché avrebbe dovuto essere esibita in sede procedimentale, ed è generica: non attesta la dedotta non autosufficienza della moglie, limitandosi a prescrivere, per il post-ricovero, di evitare sforzi e attività fisica. Nemmeno la certificazione successiva muta il quadro, non affermando che l’assistenza dovesse essere prestata dal coniuge né che questi fosse l’unico soggetto capace. Rileva, inoltre, il quadro familiare dichiarato dall’istante, con la presenza di un figlio studente universitario quale possibile risorsa alternativa.
Quanto all’art. 143 c.c., il dovere di assistenza va conciliato con gli ulteriori doveri del lavoratore attraverso una gestione equilibrata delle responsabilità: da ciò non deriva il diritto al congedo fuori dai ristretti limiti previsti. Trattandosi di istituto straordinario, i requisiti sono governati dalla regola della stretta interpretazione, sicché occorreva idonea attestazione medica della patologia e dell’effettiva necessità dell’ausilio di un determinato familiare. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese in favore delle amministrazioni costituite.
Nota della Redazione
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