Riacquisto aree ASI non espropriativo e autonomo dal vincolo decaduto (TAR Campania n. 4282 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere dei Consorzi A.S.I. di riacquistare coattivamente le aree comprese nei P.I.P. non utilizzate per le finalità di sviluppo industriale non costituisce esercizio di un potere espropriativo. Per il suo legittimo esercizio non è pertanto richiesta la sussistenza di un vincolo preordinato all’espropriazione attualmente efficace. Tale potere è connaturato alle finalità istituzionali dell’ente e funzionale a rendere effettiva la destinazione urbanistica impressa all’area, sopravvivendo alla decadenza del termine decennale di efficacia del P.I.P. Il presupposto costituito dall’avvio di una procedura concorsuale in capo all’assegnatario è autonomo e alternativo rispetto all’omessa realizzazione dello stabilimento nel quinquennio. Le contestazioni relative al prezzo di riacquisto integrano una questione meramente patrimoniale, devoluta al giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente, subentrata alle originarie concessionarie di un’area compresa nel perimetro del P.I.P. di Acerra, ha impugnato il decreto con cui il Consorzio A.S.I. di Napoli ha disposto l’acquisizione coattiva del compendio immobiliare di sua proprietà, ai sensi dell’art. 63, comma 4, l. n. 448/1998. La società era fallita e il compendio era oggetto della procedura concorsuale.
La ricorrente ha dedotto l’assenza di un vincolo espropriativo efficace, l’incompetenza del Direttore generale, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittima compensazione del prezzo con i finanziamenti pubblici, l’invalidità della composizione del Comitato direttivo e il perfezionamento di un accordo di cessione anteriormente al provvedimento. Ha chiesto l’annullamento e la condanna del Consorzio al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il primo motivo. Richiamando la propria giurisprudenza e il Consiglio di Stato, esclude che il riacquisto ex art. 63 l. n. 448/1998 costituisca esercizio di un potere ablatorio. Il meccanismo retrocessorio è funzionale alla destinazione produttiva impressa in via conformativa alle aree P.I.P. e prescinde dalla decadenza del vincolo espropriativo, che incide solo sugli effetti della dichiarazione di pubblica utilità.
Infondati anche i motivi sull’incompetenza e sull’istruttoria. La delega al Direttore generale trova base nell’art. 21 dello Statuto e nell’atto di indirizzo del Comitato direttivo, che non riserva a sé alcuna valutazione caso per caso. Quanto allo studio di fattibilità, il provvedimento contiene comunque una valutazione sulla realizzabilità degli obiettivi e sui termini economici, sicché la scelta non è immotivata.
Il quarto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Il riacquisto opera anche se il compendio è pervenuto all’impresa senza intervento del Consorzio, poiché rileva la sola inclusione dell’area nel territorio consortile. Le censure sul prezzo e sulla compensazione dei finanziamenti attengono a una questione meramente patrimoniale e sono devolute al giudice ordinario.
Il quinto motivo è infondato e inammissibile per carenza di interesse: la partecipazione del Presidente non ha inciso sull’esito, perché il Comitato era validamente costituito e la maggioranza sarebbe rimasta invariata. Il sesto motivo è infondato: le trattative miravano a una compravendita di diritto privato, non a un accordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241/1990, mancando la determinazione dell’organo competente; l’accordo non si è perfezionato, essendo intervenute controproposte e modifiche delle condizioni economiche.
Caduta la domanda di annullamento, è rigettata quella risarcitoria per difetto di antigiuridicità. La pretesa da responsabilità precontrattuale è dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario. La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per genericità e manifestamente infondata. Spese compensate.
Nota della Redazione
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