Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Abruzzo n. 430 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Se il difensore dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice, in omaggio al principio dispositivo, non può decidere nel merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, realizzata dall’amministrazione in autotutela, integra il presupposto di tale declaratoria.

Il Fatto

La società ricorrente partecipa a un avviso pubblico regionale per il sostegno alle aree colpite da crisi produttiva, finanziato nel quadro del POR FESR Abruzzo 2014-2020. L’istanza è ammessa e collocata in graduatoria, con concessione di un contributo e sottoscrizione del piano economico finanziario. In seguito la società chiede una variazione progettuale e una proroga dei termini di ultimazione.

La proroga viene accordata. La variazione, invece, è rigettata con nota del 30 gennaio 2019 e connessa relazione istruttoria. La società impugna tali atti davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 20 dell’avviso pubblico. Costituitasi la Regione, questa rappresenta di aver accolto la richiesta di variazione, annullando in autotutela il precedente rigetto con nota n. 146153 del 16 maggio 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. L’amministrazione ha esercitato l’autotutela, annullando il provvedimento di rigetto impugnato. La parte, preso atto di tale sopravvenienza, ha dichiarato in udienza la perdita di ogni interesse alla decisione.

Il Tribunale richiama il principio della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente fino al trattenimento della causa in decisione. In quest’ambito la parte può dichiarare di non avere più interesse. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Da ciò deriva, in conformità alla giurisprudenza citata, la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il Collegio richiama TAR Lazio Roma n. 971 del 2011, TAR Lazio Roma n. 33224 del 2010 e TAR Campania Napoli n. 4288 del 2015, secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, imponendosi una declaratoria in conformità al principio dispositivo.

Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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