Riammissione in servizio esclusa per l’agente in prova mai immesso in ruolo (Cons. Stato n. 1647 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della riammissione in servizio, previsto dall’art. 132 del d.P.R. n. 3/1957 e richiamato dall’art. 60 del d.P.R. n. 335/1982, opera esclusivamente nei confronti del personale già immesso nel ruolo. L’agente in prova della Polizia di Stato che non abbia completato il periodo formativo, non abbia superato le prove finali e non abbia prestato giuramento non è titolare della qualifica di ruolo e non può invocare la riammissione. La declaratoria di inammissibilità dell’istanza assume, in tal caso, natura vincolata, non essendo configurabile alcun margine di apprezzamento amministrativo. Solo in presenza dei presupposti di legge — immissione in ruolo o dimissioni volontarie dal servizio, anche in prova — sorge il potere discrezionale dell’Amministrazione e l’obbligo di contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, all’epoca agente in prova della Polizia di Stato e frequentatore del corso di formazione per allievi agenti, veniva giudicato dalla commissione medica permanentemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato, ma idoneo ai ruoli civili. In assenza di ricollocazione, con determina del 2017 veniva disposto il provvedimento risolutorio del rapporto per fisica inabilità.
Nel 2021 l’interessato presentava istanza di riammissione in servizio, allegando nuova documentazione medica. Il Ministero dell’Interno la dichiarava inammissibile, rilevando che il richiedente non era mai stato immesso nei ruoli ed era cessato da agente in prova. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e la parte proponeva appello, lamentando l’interpretazione restrittiva della norma e l’omesso preavviso procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i due motivi. Sul primo, la Sezione rileva che la disciplina richiamata fa esclusivo riferimento al personale immesso nel ruolo: la norma prevede che l’impiegato riammesso sia collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione. L’art. 4 del d.P.R. n. 335/1982 articola il ruolo degli agenti e assistenti in quattro qualifiche — agente, agente scelto, assistente e assistente capo — e quella di agente in prova non vi rientra.
L’inquadramento nei ruoli, ai sensi dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 335/1982, si perfeziona solo dopo il proficuo superamento del periodo di applicazione pratica, il superamento di tutte le prove, la relazione favorevole del funzionario responsabile e il giuramento. Nel caso concreto tali passaggi non si sono completati: l’interessato è cessato da agente in prova prima dell’immissione in ruolo, secondo la graduatoria finale degli esami.
Quanto al richiamo alla risalente pronuncia del 1999 sulla Polizia Penitenziaria, il Collegio osserva che i principi ivi affermati hanno natura eccezionale e non sono estensibili, sia per la diversità delle carriere, sia perché nel caso di specie la cessazione non è avvenuta per dimissioni volontarie e non si chiede di completare la prova, essendo ormai acclarata un’inidoneità definitiva al servizio, anche nei ruoli civili. Si determina così la conclusione del rapporto, con limiti non più discutibili.
Sul secondo motivo, la declaratoria di inammissibilità assume natura vincolata: l’Amministrazione non avrebbe potuto agire diversamente. Solo in presenza dei requisiti di legge — immissione in ruolo o dimissioni volontarie dal servizio, seppure in prova — compete all’Amministrazione una valutazione discrezionale sulla riammissione, in relazione all’organico e alle esigenze organizzative, con conseguente obbligo di contraddittorio (richiamate Cons. Stato, Sez. II, n. 5449 del 2023 e Sez. III, n. 4626 del 2012 e n. 2701 del 2013).
Il Collegio esclude infine la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento: non si versa in presenza di una scelta amministrativa, ma di un atto fondato su una norma speciale e derogatoria, applicabile ai soli dipendenti immessi in ruolo. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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