Occupazione suolo pubblico non consente stalli carico merci senza previsione regolamentare (TAR Marche n. 375 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico è legittimo quando la tipologia di occupazione richiesta non rientra tra quelle contemplate dal regolamento comunale. La circostanza che l’ente locale abbia in passato rilasciato analoghe concessioni, anche in deroga, non ingenera alcun legittimo affidamento ove la disciplina applicabile sia mutata e la stessa abbia carattere sperimentale e termine di vigenza. La scelta di riservare il beneficio a determinate categorie di operatori economici rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e non integra disparità di trattamento rispetto a soggetti non riconducibili alle tipologie regolamentari.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce dal 2016 due strutture ricettive extra alberghiere in Porto Recanati, con una disponibilità complessiva di circa sessanta posti letto. Per agevolare il carico e lo scarico dei bagagli dei clienti aveva ottenuto, per le stagioni estive 2020, 2021 e 2022, la concessione temporanea di due stalli di sosta su suolo pubblico, corrispondendo il relativo canone.

Per la stagione 2023 l’istanza veniva invece rigettata, con provvedimento poi confermato in sede di riesame. Il diniego si fondava sulla contrarietà al regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 2021, con riguardo alla tipologia di occupazione, alla tipologia di attività esercitata e alla via interessata. La società impugnava gli atti davanti al TAR Marche, che in sede cautelare ordinava al Comune di rilasciare la concessione per un solo stallo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene superato il motivo di diniego relativo alla mancata inclusione di via Garibaldi negli allegati al regolamento, circostanza ammessa dalla stessa difesa comunale come errore di fatto. Ciò non esaurisce però i profili su cui si fonda il provvedimento negativo, che vanno esaminati nel merito.

Il passaggio centrale riguarda la portata del regolamento comunale. La società svolge attività commerciale, ma gestisce una struttura ricettiva extra alberghiera ai sensi della legge regionale Marche n. 9/2006. Il regolamento persegue una finalità specifica: agevolare gli operatori che esercitano somministrazione di alimenti e bevande o vendita al dettaglio di beni e servizi verso un’utenza indifferenziata. Le tipologie di occupazione dell’art. 15 riguardano gazebo, déhors, tavoli, sedie ed espositori, non gli stalli per carico e scarico merci.

Non opera quindi la regola per cui il più contiene il meno. La ricorrente avrebbe avuto titolo alla concessione solo se avesse esercitato anche attività di somministrazione al pubblico. Le disposizioni dell’art. 2 non rilevano, perché concernono la sola durata delle occupazioni.

Quanto all’affidamento, il Collegio osserva che la disciplina del 2017 era dichiaratamente sperimentale e ha cessato di avere vigore il 31 ottobre 2017. Quanto alle concessioni rilasciate negli anni precedenti, il Comune ha limitato il beneficio a determinate tipologie di attività, esercitando la discrezionalità riconosciutagli in materia. Le autorizzazioni in deroga rilasciate dalla Giunta ai sensi dell’art. 17 riguardano esercizi rientranti nelle tipologie degli artt. 15 e 16, sicché non si configura alcuna disparità di trattamento.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate, anche in ragione dell’esito della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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