Giudicato esterno rilevabile d’ufficio e prevalenza del giudicato successivo (Cons. Stato n. 1646 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di giudicato esterno non è sottoposta alle preclusioni, anche documentali, previste per le fasi processuali ed è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza violazione dei principi del giusto processo. Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, prevale quello successivo, sempre che la seconda sentenza non sia stata sottoposta a revocazione. In tema di solidarietà, il coobbligato destinatario di un atto impositivo può avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, salvo che il giudizio da lui instaurato si sia concluso con sentenza sfavorevole passata in giudicato. La produzione in appello di copia di pronunce giurisdizionali rese inter partes non incontra i limiti dell’art. 104 c.p.a., perché l’accertamento definitivo che ne discende esporrebbe ogni decisione contrastante al rimedio della revocazione.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola impugnava davanti al TAR Veneto una cartella di pagamento emessa a titolo di prelievo latte per le campagne 2002/03, 2006/07 e 2007/08. Il primo giudice annullava la cartella quanto alle annualità 2002/03 e 2007/08, quest’ultima con obbligo di rideterminazione, rigettando invece le censure relative alla campagna 2006/07.
AGEA e ADER appellavano la decisione limitatamente alla campagna 2002/03, sostenendo che la sentenza del Tribunale di Crema invocata dal produttore fosse stata resa in un giudizio al quale egli era estraneo. L’appellato resisteva, eccependo la decadenza dell’amministrazione e l’inammissibilità della produzione documentale, e riproponeva i motivi di primo grado asseritamente assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di prova documentale avanzata in appello. L’art. 104, comma 2, c.p.a. impedisce nuovi mezzi di prova, salvo che siano indispensabili o che la parte dimostri causa non imputabile: evenienza esclusa, poiché AGEA non aveva allegato alcun impedimento ed era rimasta inadempiente anche all’integrazione istruttoria disposta in primo grado. La Sezione distingue però la produzione di copie di pronunce giurisdizionali rese inter partes, che non incontra i limiti dell’art. 104, perché l’accertamento definitivo derivante dalle precedenti pronunce esporrebbe ogni decisione contrastante a revocazione.
Nel merito, l’appellante censura l’accoglimento relativo alla campagna 2002/03 per inconferenza del richiamo alla sentenza del Tribunale di Crema, resa in un giudizio promosso dal primo acquirente. L’appellato aveva invece impugnato il prelievo della medesima campagna davanti al TAR Lazio, con ricorso respinto: decisione che, secondo l’appellante, prevalrebbe in quanto successiva.
Quanto all’eccepita decadenza, la Corte richiama il principio secondo cui la necessità di garantire la non contraddizione tra giudicati comporta che l’eccezione di giudicato non sia soggetta a preclusioni ed è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio. Sul giudicato favorevole al coobbligato, la Corte ribadisce che la facoltà non è preclusa per il solo fatto che il coobbligato abbia autonomamente impugnato l’atto, essendo di ostacolo solo la definitiva conclusione del suo giudizio con sentenza sfavorevole passata in giudicato.
Sul conflitto tra giudicati, il Collegio applica il criterio temporale: il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria non sia stata sottoposta a revocazione. Ne deriva la piena legittimità della pretesa di AGEA per la campagna 2002/03 e l’infondatezza delle eccezioni dell’appellato, compresa quella fondata sull’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992: il venir meno di uno dei titoli iscritti nel medesimo ruolo comporta l’annullamento parziale degli atti di riscossione, non il travolgimento dell’intera cartella.
I motivi riproposti sono infondati: le comunicazioni ai soli primi acquirenti sono sufficienti; l’onere di provare l’erronea compensazione grava sul produttore; l’art. 1194 c.c. presuppone l’adempimento e non opera per la compensazione; l’iscrizione nel registro nazionale dei debiti non implica duplicazione della riscossione; le indicazioni sui tassi rendono comprensibile il calcolo degli interessi; la notifica a mezzo PEC della cartella in formato elettronico è valida.
Nota della Redazione
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