Il DACUR è illegittimo se il Questore non esamina la memoria difensiva (TAR Toscana n. 261 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere discrezionale attribuito al Questore dall’art. 13-bis, comma 1, decreto-legge n. 14/2017 presuppone l’apprezzamento dei fatti storici posti a fondamento della denuncia e la valutazione del concreto pericolo per la sicurezza. Poiché tale giudizio si fonda su una mera denuncia, in assenza di accertamento giudiziario, la partecipazione procedimentale e l’esercizio dei diritti difensivi dell’interessato assumono rilievo essenziale. L’omesso esame della memoria difensiva ritualmente presentata integra violazione del giusto procedimento e delle garanzie di cui alla legge n. 241/1990, determinando l’illegittimità del provvedimento applicativo del c.d. DACUR.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Firenze ha applicato a suo carico il c.d. DACUR, ossia il divieto di accesso alle aree urbane di cui all’art. 13-bis, comma 1, decreto-legge n. 14/2017, convertito in legge n. 48/2017. Il divieto gli imponeva di non accedere e non approssimarsi a un pubblico esercizio fiorentino per la durata di due anni, in ragione della presunta partecipazione a una rissa avvenuta presso il locale.
Il ricorrente deduce di aver ricevuto regolare comunicazione di avvio del procedimento e di aver depositato articolata memoria difensiva, negando i presupposti della misura. Formula quattro censure: difetto di valutazione del concreto pericolo per la sicurezza e illegittimità costituzionale della norma; carenza ed erronea valutazione dei presupposti; violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990 per omesso esame delle memorie; eccessiva durata della misura. L’amministrazione si costituisce con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare, per la sua portata assorbente, il terzo motivo, relativo all’omessa valutazione della memoria partecipativa. Il motivo è fondato. Nel provvedimento impugnato si legge che, decorsi i termini, “non veniva prodotta alcuna relativa memoria difensiva”.
La comunicazione di avvio assegnava quindici giorni per la presentazione di memorie ed è stata notificata al ricorrente; risulta inoltre versata in atti la memoria difensiva comunicata alla Questura. Il dato è dunque fattualmente provato: la memoria è stata prodotta in sede procedimentale e non esaminata dall’amministrazione. In giudizio i fatti così ricostruiti e documentati non sono stati contestati né smentiti dalla amministrazione costituita.
Il Collegio richiama il tenore dell’art. 13-bis, comma 1, decreto-legge n. 14/2017, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi specificamente individuati qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Si tratta dell’attribuzione di un potere discrezionale, da esercitare in presenza del presupposto fattuale della denuncia, valutando la sussistenza del pericolo per la pubblica sicurezza.
Tale valutazione presuppone l’apprezzamento e l’attenta ponderazione di fatti storici, tanto più in presenza di un potere che ha come presupposto una mera denuncia, in assenza di accertamento giudiziario. Ne consegue che la corretta valutazione dei fatti e il giudizio di pericolosità sociale richiedono, alla luce della disciplina di cui alla legge n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento, la partecipazione procedimentale e l’esercizio dei diritti difensivi.
Nella specie la memoria partecipativa non è stata valutata, il che conduce all’illegittimità del provvedimento. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e il provvedimento è annullato. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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