Improcedibile annullamento non ammissione alla classe successiva se l’alunno prosegue gli studi (TAR Toscana n. 267 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione del giudizio di non ammissione alla classe successiva, l’azione di annullamento è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’alunno, nelle more del giudizio, abbia ripetuto la classe e superato le successive, risultando ammesso all’anno finale del corso. L’annullamento retroattivo degli atti impugnati sarebbe inutiliter data e potrebbe incidere sulla validità della carriera scolastica medio tempore percorsa. L’azione risarcitoria proposta per la prima volta con memoria non notificata alla controparte è inammissibile, trattandosi di nuova domanda non ricompresa nell’originario ricorso. L’azione di accertamento dell’illegittimità dell’atto ex art. 34, terzo comma, cod. proc. amm. è manifestamente infondata quando le censure si risolvano in rilievi generici e privi del necessario presupposto fattuale.

Il Fatto

All’esito dello scrutinio di fine anno, il Consiglio di classe disponeva la non ammissione di un alunno alla classe successiva, valorizzando le valutazioni gravemente insufficienti in più discipline, lo scarso impegno e l’assenza di miglioramenti nonostante gli interventi di recupero. Il padre, esercente la responsabilità genitoriale, impugnava il giudizio e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, deducendo carenza di motivazione, disparità di trattamento, violazione degli obblighi di comunicazione e del Patto di corresponsabilità.

La domanda cautelare era respinta e il diniego diveniva definitivo. Nelle more del giudizio l’alunno, divenuto maggiorenne, proseguiva il giudizio e documentava di aver ripetuto la classe terza e superato la quarta, risultando ammesso all’anno finale. All’udienza pubblica il Collegio rilevava ex art. 73, terzo comma, cod. proc. amm. la possibile improcedibilità dell’azione di annullamento e l’inammissibilità della domanda risarcitoria articolata solo con memoria non notificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in caso di impugnativa della non ammissione a classe successiva, l’annullamento retroattivo non giova al ricorrente che abbia proseguito la carriera scolastica; la pronuncia di annullamento sarebbe inutiliter data e potrebbe mettere in dubbio la validità del percorso medio tempore compiuto (T.A.R. Liguria, sez. II, 22 gennaio 2014, n. 102). Nel caso concreto l’alunno ha superato le classi successive, con conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’azione di annullamento.

La domanda risarcitoria è dichiarata inammissibile: introdotta per la prima volta con la memoria del 10 gennaio 2025, non ricompresa nell’originario ricorso e non notificata alla controparte. Si tratta di nuova azione non ritualmente proposta, a prescindere da ogni valutazione sul difetto di prova del pregiudizio.

Residua l’azione di accertamento ex art. 34, terzo comma, cod. proc. amm., rispetto alla quale il ricorrente conserva interesse in vista di una futura riproposizione. Il Collegio la ritiene manifestamente infondata. Sulla pretesa violazione della legge n. 54/2006 e delle disposizioni ministeriali è assorbente il rilievo che la particolare situazione del minore non è mai stata segnalata all’Istituto; le due comunicazioni annuali sull’insufficienza risultano comunque effettuate anche nei confronti del padre, che poteva accedere alle informazioni tramite il registro elettronico.

Quanto alla pretesa maggiore severità dell’Istituto, al comportamento vessatorio di alcuni docenti e alle modalità di svolgimento del recupero, si tratta di rilievi generici e indimostrati, privi dei necessari presupposti fattuali. La scuola si è limitata a rispettare la scelta degli interessati in ordine alle ore di religione cattolica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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