Conferma in ruolo requisito di ammissione al concorso per dirigenti scolastici (Cons. Stato n. 2669 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici che richiede, quale requisito di ammissione, la conferma in ruolo del personale docente. L’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 408 del d.lgs. n. 297/1994 individuano nell’appartenenza al ruolo di appartenenza un elemento costitutivo della fattispecie partecipativa, non una mera tipologia di esperienza professionale. Il requisito va posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, senza che assuma rilievo la retroattività degli effetti del successivo superamento del periodo di formazione e prova. La differenziazione rispetto ai docenti non ancora confermati risponde a una ragione obiettiva e non integra discriminazione ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, sulla base del D.M. n. 194 del 2022. Il bando ammetteva il personale docente a tempo indeterminato confermato in ruolo, con un servizio effettivo di almeno cinque anni, computando anche il servizio di pre-ruolo.
Alcuni docenti, già assunti a tempo indeterminato ma ancora nel periodo di formazione e prova, hanno impugnato le clausole del bando dinanzi al TAR Lazio, deducendo la disparità di trattamento rispetto ai colleghi confermati, la violazione del principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato e l’illegittimità della trasmissione delle domande in sola modalità telematica. Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Uno dei ricorrenti ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo del possesso del requisito. L’appellante sosteneva di aver concluso con esito positivo l’anno di prova nell’a.s. 2023/2024 e di aver ottenuto, per effetto della retrodatazione giuridica, il riconoscimento del servizio dal 1° settembre 2023. La tesi è respinta: alla scadenza del termine di presentazione della domanda l’appellante non risultava ancora confermato in ruolo.
Il Consiglio di Stato chiarisce che l’esistenza del requisito partecipativo va valutata al momento della scadenza del termine per la domanda, non in via postuma sulla base di effetti retroattivi associati a sopravvenienze. Diversamente opinando, la platea dei partecipanti sarebbe in costante evoluzione, in contrasto con le esigenze di buon andamento e certezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
Quanto alla qualificazione del requisito, il Collegio valorizza il tenore letterale dell’art. 29 del d.lgs. n. 165/2001, che richiede non solo la laurea magistrale e l’anzianità quinquennale, ma anche l’essere nel ruolo di appartenenza. L’immissione in ruolo costituisce pertanto requisito ineliminabile. La lex specialis, nel consentire il computo del pre-ruolo, ha ampliato il solo profilo dell’anzianità, senza elidere il requisito della conferma.
Sul versante della non discriminazione, la Corte esclude la violazione dell’art. 4 dell’Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE: nel periodo di prova l’appellante era già dipendente a tempo indeterminato, sicché la pretesa disparità non deriva dalla natura del contratto; il pre-ruolo, fondato su contratti a termine, è stato integralmente valutato ai fini dell’anzianità. La conferma in ruolo integra quella ragione obiettiva che, secondo la giurisprudenza europea richiamata, giustifica il diverso trattamento, in quanto il superamento dell’iter formativo-concorsuale attesta competenze specificamente accertate.
Infine, è ritenuta scevra da vizi logici la declaratoria di improcedibilità del motivo sulle modalità telematiche di trasmissione della domanda: l’assenza del requisito partecipativo impedisce comunque il conseguimento del bene della vita. L’appello è respinto, con compensazione delle spese. Il Collegio esclude inoltre l’insussistenza dei presupposti per sollevare d’ufficio questione di legittimità costituzionale.
Nota della Redazione
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