Riassunzione tardiva del processo amministrativo interrotto ed estinzione del giudizio (TAR Sicilia n. 4252 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, quando l’evento interruttivo riguarda una parte diversa dal ricorrente, questi è tenuto a riassumere il giudizio con atto notificato a tutte le altre parti nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento, ai sensi dell’art. 80, terzo comma, cod. proc. amm. La mera presentazione della istanza di fissazione dell’udienza non integra la prosecuzione del processo ai sensi del secondo comma della stessa norma e non vale a evitare l’estinzione. Il giudice non può dichiarare l’estinzione prima della scadenza del termine per la riassunzione, ma la riassunzione intervenuta dopo tale scadenza è tardiva e il giudizio deve essere dichiarato estinto. La declaratoria di estinzione non preclude la compensazione delle spese di lite in ragione della natura della decisione.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali ha negato l’autorizzazione paesaggistica per l’ampliamento al secondo piano di un immobile mediante chiusura del terrazzo esistente, chiedendo anche il risarcimento del danno. La vicenda trae origine da un abuso risalente agli anni Novanta, oggetto di ordine di demolizione e di istanze di condono edilizio, rispetto alle quali l’interessata aveva chiesto al Comune e alla Soprintendenza di definire i procedimenti.

Dopo l’accoglimento di un precedente ricorso avverso il silenzio, la Soprintendenza ha adottato il diniego impugnato. Nel corso del giudizio il difensore del Comune è cessato dal servizio e il Tribunale ha dichiarato l’interruzione del processo con ordinanza presidenziale comunicata alle parti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di rito proposta dal Comune, che ha dedotto l’omessa rituale riassunzione del giudizio interrotto e ha chiesto la declaratoria di estinzione. La questione è risolta sul terreno dell’art. 80 cod. proc. amm., che disciplina due distinti moduli di prosecuzione del processo interrotto.

Il secondo comma prevede che il processo prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza. Il terzo comma stabilisce che, se non avviene la prosecuzione in tale forma, il processo deve essere riassunto a cura della parte più diligente con atto notificato a tutte le altre parti nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento.

Nel caso concreto l’evento interruttivo riguardava il Comune e non la ricorrente. Quest’ultima, quindi, non poteva avvalersi del meccanismo del secondo comma e avrebbe dovuto provvedere alla riassunzione nelle forme del terzo comma. Essendosi limitata a presentare istanza di fissazione dell’udienza, la ricorrente non ha realizzato la prosecuzione del processo.

Il Collegio precisa poi i termini temporali. Poiché l’ordinanza presidenziale è stata comunicata in pari data, la riassunzione sarebbe dovuta intervenire entro il decimo giorno del terzo mese successivo. La successiva ordinanza collegiale che ha ribadito l’interruzione è stata adottata quando non era ancora decorso il termine per il deposito dell’eventuale atto di riassunzione: in quel momento, pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione.

La riassunzione è intervenuta solo successivamente, quando il termine di novanta giorni era già decorso e il giudizio risultava già estinto. Da qui la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite in considerazione della natura della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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