Riassunzione tardiva nel rito PNRR e insussistenza dell’errore scusabile (TAR Abruzzo n. 308 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale accelerato previsto per i giudizi in materia di PNRR, il termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente è dimidiato a quindici giorni, per effetto del combinato disposto dell’art. 12-bis, comma 5, d.l. n. 68/2022 con gli artt. 119, comma 2, e 15, comma 4, cod. proc. amm.. La mera citazione del paradigma normativo dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. contenuta nel dispositivo dell’ordinanza declinatoria della competenza non equivale a impartire un termine diverso da quello di legge, né vale a esonerare la parte dall’onere della dimidiazione. L’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. è istituto di stretta interpretazione e non copre la violazione di una norma processuale chiara, in vigore da oltre un biennio e conoscibile con ordinaria diligenza professionale.
Il Fatto
L’associazione ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio i giudizi del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d’impatto ambientale, con cui si era concluso in senso favorevole all’esclusione dalla procedura di v.i.a. il progetto di un impianto per la produzione di biometano da frazione organica di rifiuto solido urbano, finanziato con risorse del PNRR.
Il TAR Lazio, con ordinanza collegiale n. 5275 del 13 marzo 2025, comunicata in pari data, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale indicando quale giudice competente il TAR Abruzzo. L’associazione ha notificato e depositato il ricorso in riassunzione il 6 aprile 2025. I controinteressati hanno eccepito l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione rispetto al termine dimidiato di quindici giorni. La ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, assumendo di essersi attenuta al richiamo dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. contenuto nel dispositivo dell’ordinanza declinatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la controversia come disciplinata dal rito speciale dell’art. 12-bis d.l. n. 68/2022, introdotto dalla legge di conversione n. 108/2022 per assicurare il rispetto dei tempi del PNRR. Il comma 5 della disposizione richiama l’art. 119, comma 2, cod. proc. amm., che a sua volta opera la dimidiazione dei termini processuali, con il solo limite delle eccezioni espressamente previste. Il termine perentorio endoprocessuale per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente scende così a quindici giorni, in forza del rinvio all’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.
Poiché l’ordinanza declinatoria è stata comunicata il 13 marzo 2025 e la riassunzione è avvenuta il 6 aprile 2025, il termine risulta superato. Il Collegio esamina quindi l’istanza di rimessione in termini ex art. 37 cod. proc. amm., qualificando la norma come di stretta interpretazione, perché deroga alla perentorietà dei termini e ai principi di celerità dei riti speciali e di parità di trattamento. Richiama sul punto le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2016, n. 33 del 2014, n. 32 del 2012, n. 10 del 2011 e n. 3 del 2010, che individuano i presupposti applicativi nell’oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni giurisprudenziali, nei comportamenti ambigui dell’amministrazione, nell’ordine del giudice impartito in violazione dei termini e nel caso fortuito o forza maggiore.
Il Collegio esclude che il TAR Lazio abbia impartito un ordine siffatto. La parte motiva dell’ordinanza richiama correttamente l’onere di riassumere «nel termine di legge»; il dispositivo si limita a ricordare che il processo «potrà essere riassunto nei sensi e nei termini di cui all’articolo 15, comma 4, c.p.a.». Si tratta di semplice citazione del paradigma normativo, che non contraddice la dimidiazione né configura un comando del giudice in contrasto con la legge.
La tardività va quindi imputata a negligenza della parte, che aveva instaurato il giudizio con il rito speciale accelerato e ha poi colposamente violato la disciplina dei termini. L’errore scusabile resta escluso in radice, trattandosi di norma chiara, in vigore da oltre un biennio e applicabile con ordinaria diligenza professionale. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera a), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e della definizione in rito.
Nota della Redazione
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