Cessazione della materia del contendere per satisfattività piena della pretesa (TAR Abruzzo n. 305 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere dichiarata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. L’istituto si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’eventuale accoglimento non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente. Esso è caratterizzato dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione. In mancanza di accordo delle parti, il giudice procede all’accertamento virtuale della fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.
Il Fatto
Con determina del 26 luglio 2022 l’Agenzia regionale competente ha indetto una gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, per il servizio di cure domiciliari nel territorio regionale. La ricorrente ha partecipato in costituendo RTI, risultando ammessa alla stipula dell’accordo quadro. Il 9 ottobre 2023 è stato sottoscritto l’accordo quadro tra l’Agenzia e la mandataria capogruppo.
Successivamente l’ASL resistente ha adottato la deliberazione n. 46 del 14 gennaio 2025, con cui ha disposto l’esercizio dell’opzione di proroga tecnica semestrale del contratto in essere con altro operatore, per il periodo dal 16 gennaio al 15 luglio 2025. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 legge n. 241/1990, e chiedendo la condanna dell’ASL alla stipula del contratto attuativo dell’accordo quadro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata completamente soddisfatta nel corso del giudizio. La resistente, nella propria ultima relazione, ha confermato la data del 5 maggio 2025 per l’attivazione del servizio di cure domiciliari. Parte ricorrente ha conseguentemente richiesto, con la nota del 12 maggio 2025, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia. La cessazione può essere pronunciata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. L’istituto si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che si verifica quando l’eventuale accoglimento non produrrebbe più alcuna utilità. È caratterizzato dal contenuto di accertamento nel merito e dalla piena soddisfazione offerta dalle determinazioni dell’amministrazione.
Il Collegio richiama inoltre il principio secondo cui, in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. V, n. 4191/2018.
Accertata la piena satisfattività degli adempimenti posti in essere dall’ASL, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere. Le spese vengono integralmente compensate, in considerazione delle oggettive difficoltà tecniche di attivazione del servizio dal punto di vista informatico, documentate dai verbali degli incontri con gli operatori economici agli atti.
Nota della Redazione
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