Obbligo di provvedere effettivo e riscontro all’istanza di vigilanza edilizia (Cons. Stato n. 414 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere dell’amministrazione non si esaurisce in una dimensione formale, ma va accertato in chiave di effettività e risultato, non essendo sufficienti misure puramente nominali. È tuttavia adempimento idoneo la nota comunale adottata all’esito di un sopralluogo e di un’attività istruttoria, rispetto alla quale può discutersi del contenuto, ma non della idoneità a dare risposta all’istanza. La mancata ostensione degli allegati non costituisce causa di illegittimità del provvedimento fondato sugli stessi, potendo semmai formare oggetto di autonoma pretesa ostensiva. Il travisamento del fatto è escluso quando la documentazione acquisita conferma la corrispondenza tra il riscontro comunale e l’oggetto dell’istanza.

Il Fatto

La ricorrente segnalava al Comune, con istanza del 29 novembre 2017, che nella proprietà limitrofa si stavano eseguendo lavori di ristrutturazione edilizia, con apertura di porte e finestre, in assenza di titolo abilitativo, come desumibile dalla mancata apposizione del cartello di cantiere. Il Comune rispondeva con nota del 23 dicembre 2017, all’esito di un sopralluogo eseguito il 6 dicembre 2017.

La ricorrente riteneva la nota non adempitiva dell’obbligo di provvedere e comunque illegittima, chiedendone l’annullamento al TAR Lombardia, che con sentenza n. 2889/2022 respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo l’atteggiamento ostruzionistico del Comune e il travisamento del fatto in ordine all’identificazione catastale dell’immobile interessato dagli interventi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato aderisce all’orientamento secondo cui l’obbligo di provvedere va inteso in chiave di effettività, richiamando Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 10304/2025, nonché Sez. IV, sentenze n. 8897 del 2023 e n. 3945 del 2024. Nondimeno, nel caso concreto non ravvisa ragioni per discostarsi dalle conclusioni del primo giudice: il Comune ha provveduto con la nota impugnata, adottata all’esito di attività istruttoria, cosicché può discutersi del contenuto, ma non della sussistenza di una risposta adempitiva.

Quanto all’accesso agli atti, il Collegio rileva che il Comune ha depositato in appello il verbale di sopralluogo e la documentazione fotografica. La mancata ostensione non avrebbe comunque potuto integrare causa di illegittimità del provvedimento formato su tali documenti, potendo semmai fondare una pretesa ostensiva non coltivata.

Sul dedotto travisamento del fatto, il Comune ha chiarito che la particella indicata dall’appellante risultava soppressa alla data dell’esposto e del sopralluogo, e ha documentato le pratiche edilizie relative agli immobili confinanti. Tali rilievi confermano che il riscontro comunale è stato esaustivo e non meramente formale, ed escludono il vizio denunciato.

Il Collegio considera altresì la sentenza n. 2888/2022 del TAR Lombardia, relativa alla medesima nota comunale ma a distinte istanze, divenuta definitiva e seguita da ottemperanza accolta con sentenza n. 1850/2024. In quella parte la nota è stata annullata; per l’istanza oggetto del presente giudizio, invece, nessun riscontro obiettivo si è avuto nei termini denunciati, poiché la richiesta di demolizione non risultava fondata. L’appello è pertanto infondato e respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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