Ribasso applicato sull’importo comprensivo degli oneri di sicurezza: offerta inammissibile (TAR Calabria n. 1833 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’offerta economica che applica la percentuale di ribasso sull’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, viola l’art. 41, comma 14, D. Lgs. n. 36/2023 ed è inammissibile ai sensi dell’art. 70, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023. Il bando di gara, quale documento fondamentale della procedura, prevale sulle difformi previsioni del disciplinare e del capitolato, che possono integrarlo ma non modificarlo. La stazione appaltante non può ammettere offerte che alterino la struttura dei costi non ribassabili, perché ciò compromette la tutela dei livelli occupazionali e della sicurezza. L’illegittima ammissione dell’aggiudicataria determina l’annullamento della determina di aggiudicazione.

Il Fatto

La Centrale Unica di Committenza tra alcuni Comuni calabresi indice una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni risulta prima graduata una società, seconda un’altra concorrente, terza la ricorrente.

La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo l’omessa esclusione delle prime due graduate per violazione delle prescrizioni sulla struttura dell’offerta economica. Seguono un provvedimento di esclusione della stessa ricorrente, poi ritirato in autotutela, e reiterate conferme dell’aggiudicazione, impugnate con motivi aggiunti. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale e motivi aggiunti avverso le rideterminazioni al ribasso dell’importo offerto e avverso la nota con cui la stazione appaltante contesta l’importo di una fattura.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio qualifica le determinazioni di conferma come conferme proprie, adottate dopo una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, e dunque autonome e lesive. Da ciò deriva l’improcedibilità del ricorso principale e parziale dei primi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., essendo superati gli atti precedenti. Sull’esclusione poi ritirata in autotutela è dichiarata la cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.

Nel merito del secondo atto di motivi aggiunti, il Tribunale respinge la censura di incompetenza: l’art. 9, comma 4, lett. c), all. I.2 D. Lgs. n. 36/2023 assegna al r.u.p. del modulo aggregativo le attività di affidamento degli appalti gestiti a livello centralizzato, sicché è legittima l’adozione della determina da parte del responsabile della C.U.C. La convenzione tra Comuni, stipulata nel 2015 con efficacia quinquennale, non risulta prorogata né rinnovata e non può quindi derogare a tale regime.

È invece fondata la doglianza sull’illegittima ammissione delle prime due graduate. Il Collegio ricostruisce la lex specialis richiamando il principio per cui il bando prevale sulle difformi previsioni del disciplinare (Cons. Stato, Sez. V, n. 7573 del 2022). Il bando indica l’importo dell’appalto come “somma complessiva”, comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come confermato dal quadro economico che fissa la base di gara al netto di tali oneri.

Le offerte delle prime due graduate hanno invece applicato il ribasso sull’importo complessivo, senza scorporare gli oneri della sicurezza: condotta che integra la violazione dell’art. 21 del disciplinare e dell’art. 70, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023. Il Tribunale ritiene altresì ammissibile la censura, perché l’eventuale esclusione delle prime due collocherebbe la terza graduata in condizione di conseguire l’appalto.

Segue l’accoglimento dei secondi motivi aggiunti, con annullamento degli atti di ammissione e della determina di aggiudicazione. È dichiarata l’inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. dal trentesimo giorno successivo alla notifica, per consentire la continuità del servizio nelle more della rideterminazione. Il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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