Superamento dei 90 giorni e irrilevanza del patto di convivenza sopravvenuto (TAR Lombardia n. 2151 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di respingimento alla frontiera adottato per il superamento del periodo di permanenza consentito costituisce atto a contenuto vincolato, i cui presupposti di fatto sono sindacabili solo entro i confini della loro sussistenza. La legittimità del provvedimento si valuta con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché la trascrizione sopravvenuta del patto di convivenza non incide sulla validità dell’atto. Le questioni relative al rapporto familiare e alla convivenza, anche se insorte nel corso del giudizio, possono rilevare esclusivamente nell’ambito del ricongiungimento per motivi familiari, senza travolgere il respingimento. La giurisdizione appartiene al TAR nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio di Polizia di Frontiera che ha disposto il respingimento.
Il Fatto
Una cittadina di nazionalità brasiliana veniva respinta al valico di Milano-Malpensa per aver superato, nell’ambito dei precedenti centottanta giorni, il periodo di novanta giorni di permanenza sul territorio nazionale, in applicazione dell’art. 6 del regolamento UE 2016/399. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Lombardia.
La difesa erariale si costituiva solo formalmente, senza articolare memorie. La domanda cautelare era respinta con ordinanza. Nelle more del giudizio i ricorrenti ottenevano, con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Milano, la registrazione del proprio patto di convivenza stipulato ai sensi della legge n. 76/2016, a seguito della quale la ricorrente rientrava sul territorio nazionale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione richiamando l’art. 18 del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023, che ha riformato l’art. 10 del testo unico immigrazione introducendo il comma 1 bis. La norma devolve al TAR nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio di Polizia di Frontiera il ricorso contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera ad applicazione immediata.
Il Collegio dà poi atto delle dichiarazioni del difensore in udienza: gli effetti del provvedimento erano cessati per l’ingresso della ricorrente, ma permaneva l’interesse all’annullamento. Il ricorso è comunque dichiarato infondato nel merito.
Nel merito i ricorrenti deducono la violazione della Direttiva 38/2004/CE e dell’art. 2 lett. a) n. 2) del d.lgs. n. 30/2007, che annovera tra i familiari il partner di un’unione registrata qualora la legislazione dello Stato ospitante la equipari al matrimonio. Deducono inoltre la violazione dell’art. 6, comma 5, del regolamento, che consente l’ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale.
Il Tribunale tratta congiuntamente i motivi e li respinge, valorizzando il carattere strettamente vincolato del provvedimento impugnato, adottato in applicazione della normativa sul visto Schengen, i cui presupposti di fatto non sono stati contestati. Le questioni sollevate, come quelle sopravvenute, possono rilevare sul piano del ricongiungimento per motivi familiari, ma non incidono sulla legittimità dell’atto.
Decisivo è il rilievo temporale: al momento dell’emanazione del respingimento il patto di convivenza stipulato ai sensi della legge n. 76/2016 non era ancora trascritto. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per giusti motivi.
Nota della Redazione
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