Occupazione illegittima e risarcimento del danno da mancato godimento del bene (TAR Sardegna n. 920 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per occupazione illegittima di un immobile privato richiede la condotta imputabile, il danno ingiusto, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo della colpa, desumibile dalla pluralità e gravità delle violazioni normative accertate. Il ristoro dovuto al proprietario è limitato al danno da mancato godimento del bene per il periodo di illecita occupazione, quantificato nel 5% annuo del valore venale, con rivalutazione e interessi. Non sono risarcibili i proventi dell’attività imprenditoriale che il proprietario intendeva avviare, ove manchi la prova che, senza la condotta illegittima, l’iniziativa sarebbe stata assentita e realizzata. La domanda di perdita di chance è apprezzabile solo se ritualmente proposta e provata.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Suelli, ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione e dalla indisponibilità del bene, cagionati dall’adozione di atti poi annullati dal TAR Sardegna con le sentenze n. 75/2019 e n. 74/2022. Con la prima pronuncia il giudice amministrativo aveva annullato gli atti che inibivano l’avvio dei lavori di risanamento conservativo e il decreto di esproprio; con la seconda aveva annullato il decreto di acquisizione sanante adottato ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.

La ricorrente ha dedotto di aver dovuto proporre giudizio di ottemperanza per ottenere la restituzione, avvenuta solo il 24 maggio 2022, e di aver perso la possibilità di ristrutturare l’immobile e avviare una nuova attività imprenditoriale usufruendo dei finanziamenti regionali allora disponibili. Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso risarcitorio.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare il Collegio disattende l’eccezione di tardività. L’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. fissa il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento; la giurisprudenza amministrativa chiarisce che il giudicato si forma con lo spirare dei termini per il ricorso in Cassazione o per la revocazione ordinaria, oppure con la pubblicazione della sentenza che dichiara inammissibile il gravame revocatorio. Il TAR richiama sul punto Cons. Stato n. 6150/2025 e C.G.A.R.S. n. 488/2023. Poiché le sentenze non erano state notificate, operava il termine lungo di sei mesi, e il ricorso, notificato il 14 luglio 2022, è tempestivo.

Nel merito, il Collegio richiama le coordinate consolidate sulla responsabilità aquiliana della p.a.: oltre al danno ingiusto e al nesso causale, occorre la lesione del bene della vita e un elemento soggettivo apprezzabile secondo indici presuntivi quali la chiarezza della normativa, la semplicità dei fatti e l’ampiezza della discrezionalità, con esclusione dell’errore scusabile in presenza di contrasti giurisprudenziali o incertezza normativa.

Il requisito soggettivo è ritenuto sussistente. Le due sentenze di annullamento hanno accertato un iter amministrativo caratterizzato da plurime disarmonie e incoerenze, con violazione dell’art. 128, ottavo comma, d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 52 delle N.T.A. del PPR, e un decreto di acquisizione sanante adottato in assenza dei necessari presupposti, ossia la modifica del bene e la sua utilizzazione per scopi di interesse pubblico. La finalità pubblica perseguita non vale a scusare le illegittimità.

Quanto al danno, il Collegio accoglie la domanda nei limiti del mancato godimento dell’immobile in qualità di proprietario. Non ritiene invece provato che, senza la condotta illegittima, la pratica di ristrutturazione sarebbe stata assentita e l’attività d’impresa avviata; né è stata proposta domanda di perdita di chance. Il risarcimento è liquidato nella misura del 5% annuo del valore venale del bene, dalla data di immissione nel possesso fino alla restituzione del 24 maggio 2022, oltre rivalutazione e interessi, con obbligo dell’amministrazione di provvedere alla liquidazione entro sessanta giorni. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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