Silenzio della P.A. sulla certificazione di classificazione stradale (TAR Campania n. 1650 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione si configura quando essa, sollecitata da un’istanza del privato, ometta di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di legge. L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone alla P.A. il dovere di provvedere mediante atto espresso e fissa il termine suppletivo di trenta giorni dal ricevimento della domanda. L’obbligo di riscontrare l’istanza sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando discende da principi generali o dalla peculiarità del caso, per ragioni di giustizia o per i rapporti esistenti tra amministrazione e amministrati. Accertata l’inerzia, il giudice ordina all’ente di pronunciarsi entro un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto di distribuzione carburante nel territorio comunale, ha chiesto al Comune il rilascio di una certificazione attestante la classificazione di un tratto stradale. La richiesta è stata inoltrata a mezzo p.e.c. il 04.02.2025 e protocollata il giorno successivo.
L’ente, con un precedente atto, aveva annullato in autotutela la nota con cui il Comando di Polizia Municipale aveva classificato la strada come urbana di quartiere. Decorso inutilmente il termine di legge, la società ha proposto ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a., notificato il 27.10.2025 e depositato il 05.11.2025, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La norma, al comma 1, sancisce il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso ove lo stesso consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, perché si configuri il silenzio-inadempimento, non è sufficiente la mancata conclusione del procedimento entro il termine astrattamente previsto, ma occorre che l’amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere. Tale obbligo sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali o dalla peculiarità del caso, quando ragioni di giustizia o i rapporti tra amministrazione e amministrati impongono l’adozione di un provvedimento espresso, anche al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione.
Nel caso di specie, dopo la richiesta di certificazione del 04.02.2025, il Comune non si è determinato con alcun provvedimento espresso, essendosi il silenzio protratto oltre il termine di legge. Il Collegio ha quindi riconosciuto l’obbligo di provvedere in capo all’ente.
Il ricorso è stato accolto ex art. 117, secondo comma, c.p.a., con ordine al Comune di pronunciarsi espressamente entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, e compenso posto a carico dell’ente intimato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune.
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Nota della Redazione
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