La variante sostanziale al PAUR fa sopravvenire la carenza di interesse (Cons. Stato n. 10429 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato in esito a una variante sostanziale sostituisce il titolo originario e si pone come nuova fonte del rapporto, non integrandolo né aggiungendosi ad esso. Ne consegue la carenza sopravvenuta di interesse a coltivare l’impugnazione del PAUR precedente, poiché nessun effetto favorevole potrebbe derivare al ricorrente dall’ipotetico annullamento. La decisione sulle spese, fondata su valutazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, salvo che ricorra un’evidente irrazionalità. Le domande risarcitorie sono respinte, secondo il principio della ragione più liquida, per totale mancanza della prova che grava sul soggetto asseritamente danneggiato.

Il Fatto

La controversia riguarda la legittimità degli atti con cui è stata assentita l’attività estrattiva su una cava di marmo delle Alpi Apuane, confinante con altro sito detenuto in affitto da una società ricorrente. Il PAUR del 29.01.2020 n. 2 e la presa d’atto dell’esito della conferenza di servizi sono stati impugnati davanti al TAR Toscana, insieme alle successive autorizzazioni paesaggistica ed estrattiva rilasciate dal Comune.

Nel corso del giudizio la controinteressata ha chiesto e ottenuto una variante al PAUR, assentita con provvedimento del 26.07.2023 n. 13. Il Tribunale ha quindi riunito i ricorsi e li ha dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese. Le parti ricorrenti hanno appellato, censurando la pronuncia in rito e riproponendo i motivi di merito e le domande risarcitorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità dei ricorsi originari, rilevando che i motivi dedotti investono un presunto errato apprezzamento del fatto ovvero profili formali e procedurali: nessuna invasione del merito amministrativo, rientrando il sindacato nella legittimità dell’azione amministrativa.

Nel merito, la Sezione conferma la decisione di improcedibilità. La lettera dell’art. 23, comma 1, l.r. Toscana n. 35/2015, che parla di “nuova autorizzazione”, induce a ritenere che la variante sostanziale imponga di ripensare l’intero intervento. Il provvedimento del 2023 sostituisce dichiaratamente una precedente pronuncia di compatibilità ambientale e non interviene sul PAUR originario: fra i due titoli non sussiste più alcun collegamento diretto.

Sul secondo profilo, la Corte afferma che la compensazione delle spese non è sindacabile in appello, neppure per difetto di motivazione, essendo fondata su considerazioni di opportunità non censurabili se non in caso di evidente irrazionalità, che nella specie non ricorre (richiamate C.d.S. sez. IV n. 7397 del 2025 e sez. V n. 4748 del 2016).

La reiezione del primo motivo travolge i restanti motivi di merito, divenuti anch’essi improcedibili, compreso quello che deduce illegittimità derivata. Quanto alle domande risarcitorie, riproposte senza specifico appello sul punto, la Sezione ne rileva la totale mancanza di prova: gli appellanti si limitano a circostanze generiche o a rinvii all’atto di primo grado, non ammissibili. Il carattere meramente processuale della pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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