L’ottemperanza al giudicato sulla carta docente e il commissario ad acta (TAR Toscana n. 1795 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando l’Amministrazione non dimostri in giudizio la materiale corresponsione di quanto riconosciuto dal giudicato. La notifica del titolo esecutivo all’organo competente e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 escludono qualsiasi ostacolo normativo all’esecuzione delle somme dovute. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e le assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, la nomina del commissario ad acta assicura l’attuazione della decisione nel successivo termine stabilito, con facoltà di avvalersi del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, con sentenza n. 462/2023 del 6 dicembre 2023, ha accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, della legge n. 724/1994. Ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione ed è passata in giudicato, come attestato dalle certificazioni di cancelleria depositate. L’Amministrazione ha eseguito il giudicato solo per le spese di giudizio. Il ricorrente ha quindi promosso ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, regolarmente intimato a mezzo PEC presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. Non risulta infatti dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. L’onere della prova dell’avvenuta esecuzione grava sull’Amministrazione, che non si è costituita e non ha prodotto alcuna documentazione utile.
La corresponsione delle somme non incontra ostacoli di natura normativa. Il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, del d.l. n. 269/2003.
Poiché l’attività di esecuzione della sentenza non è ancora conclusa, il ricorso per ottemperanza va accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la carta docente con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi previsti. All’Amministrazione è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
In via sostitutiva, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, affinché, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, provveda a tutti gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni. Il commissario potrà valersi, se del caso, del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono attribuite ai procuratori antistatari, liquidate in mancanza di nota spese come da dispositivo. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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