Ricompense alla Polizia penitenziaria e sindacato sulla discrezionalità (C.G.A.R.S. n. 707 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento delle ricompense per meriti di servizio agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria è espressione di discrezionalità amministrativa ampia, il cui esercizio resta tuttavia sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della logicità, della congruenza e della completezza dell’istruttoria. La promozione per merito straordinario ex art. 52 d.lgs. n. 443/1992 e art. 77 d.P.R. n. 82/1999 presuppone risultati eccezionali e doti fuori del comune, non essendo sufficiente la condotta encomiabile o il pericolo affrontato nell’adempimento dei doveri d’istituto. La ricompensa minore della lode ex art. 78 d.P.R. n. 82/1999 è legittimamente attribuita quando l’amministrazione valuti in modo approfondito l’episodio nella sua interezza. La prova del mobbing in ambito paramilitare richiede rigore e va esclusa in presenza di giudizi informativi positivi e riconoscimenti continui.
Il Fatto
Un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, in servizio presso una casa circondariale siciliana, chiedeva al giudice amministrativo l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento del grado superiore per meriti straordinari ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 82/1999, in luogo della lode conferitagli con decreto del Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. L’interessato invocava la propria condotta professionale encomiabile, le specializzazioni acquisite e i numerosi interventi di polizia giudiziaria compiuti anche fuori dall’orario di servizio. Domandava inoltre il risarcimento dei danni per asseriti comportamenti vessatori, qualificati come mobbing.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva appello la parte soccombente, riproponendo le doglianze sulla violazione delle circolari ministeriali in materia di istruttoria delle proposte di ricompensa e sull’erroneità della valutazione dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame e ricostruisce il quadro normativo di riferimento: gli artt. 51 e ss. d.lgs. n. 443/1992, l’art. 52 sui presupposti della promozione per merito straordinario, l’art. 54 sui termini della proposta e l’art. 77 d.P.R. n. 82/1999, che distingue la promozione dall’encomio solenne. La promozione si ricollega alla straordinaria rilevanza delle operazioni sotto il profilo dei risultati e al possesso di risorse personali e professionali fuori del comune.
La Corte precisa che non rientrano nel merito straordinario i casi in cui il dipendente compia atti che non esulano dai doveri d’istituto, pur in situazioni di rilevante pericolo. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 347 del 2016 e la Corte cost. n. 224 del 2020, che ha sottolineato il carattere eccezionale dell’istituto e la sua interpretazione restrittiva in deroga al concorso.
Quanto all’episodio oggetto di ricompensa, relativo all’appostamento e all’arresto di un soggetto allontanatosi dalla misura degli arresti domiciliari, il Collegio esclude che l’appellante abbia compiuto atti espostivi a pericolo di vita particolarmente grave o finalizzati a risultati tracimanti gli ordinari doveri. Riconosce l’ampia discrezionalità degli organi preposti, ma ribadisce che al giudice spetta il compito di apprezzarne l’esercizio, che deve essere congruo, ponderato, coerente e ragionevole. Nel caso concreto la decisione è adeguatamente motivata e frutto di valutazione approfondita dei fatti nella loro interezza.
Sul secondo motivo, la Corte ritiene non provata la condotta di mobbing, che in ambito paramilitare esige una pluralità di comportamenti persecutori sistematici e prolungati, l’evento lesivo, il nesso eziologico e l’intento persecutorio. Depongono in senso contrario i giudizi informativi oltremodo positivi dall’anno 2008 al 2020, le cinque lodi, il premio in denaro e i cinque riconoscimenti ex art. 79 d.P.R. n. 82/1999. L’apertura di procedimenti disciplinari e le procedure di rotazione concluse con accoglimento delle richieste dell’interessato non integrano univoca dimostrazione di vessazione. L’appello è respinto e le spese del grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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