Commissario ad acta e penalità di mora nell’ottemperanza del giudicato sulle spese (C.G.A.R.S. n. 708 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza del giudicato che abbia statuito sul pagamento delle spese processuali, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo dell’ente di dare esecuzione alla pronuncia e assegna un termine per l’adempimento. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. non è dovuta quando il suo impiego risulti manifestamente iniquo in ragione dell’importo del debito non soddisfatto e della contestuale nomina commissariale. Decorso inutilmente il termine, si nomina sin d’ora il commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente, e si demanda allo stesso la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti ove il proprio insediamento si renda necessario.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza C.G.A.R.S. n. 737/2021, pubblicata il 23 luglio 2021. Quella pronuncia aveva annullato la nota con cui il dirigente comunale aveva sospeso il procedimento di attuazione del piano approvato dal consiglio comunale. Aveva inoltre condannato il Comune al pagamento delle spese processuali del primo grado, pari a euro 3.000 oltre accessori, e di quelle del grado di appello, pari a euro 1.500.
Con la sentenza n. 84/2023, pubblicata il 23 gennaio 2023, il Collegio aveva già accolto un primo ricorso per ottemperanza, limitatamente al capo sulle spese, ordinando al Comune di dare esecuzione al giudicato. La ricorrente ha poi comunicato che nessun pagamento era stato effettuato. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ulteriore per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che il Comune non ha ottemperato alla sentenza n. 737/2021 nei limiti indicati dalla sentenza n. 84/2023. Ha pertanto affermato la persistenza dell’obbligo dell’ente di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al giudicato.
L’adempimento consiste nel corrispondere alla ricorrente le spese liquidate nei due gradi di giudizio, oltre interessi legali fino al soddisfo. Il termine assegnato è di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, avanzata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Collegio ha ritenuto che non ne ricorrano i presupposti. Il rimedio è stato considerato manifestamente iniquo allo stato, avuto riguardo all’importo del debito non soddisfatto e alla contestuale nomina commissariale.
Decorso inutilmente il termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Questi, entro l’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari.
Le spese per l’attività commissariale sono state liquidate in complessivi euro 3.000, dovute solo ove si renda effettivamente necessaria l’attività dell’ausiliario. Esse gravano sull’amministrazione inadempiente. All’atto dell’insediamento il commissario curerà la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti. Il ricorso è stato in conclusione accolto, con spese del giudizio di ottemperanza poste a carico del Comune e liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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