Antenne e divieto generalizzato: illegittimo il regolamento edilizio comunale (Cons. Stato n. 7129 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può introdurre, con il proprio regolamento edilizio, limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio. L’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 consente la regolamentazione delle sole localizzazioni riferite a siti sensibili individuati in modo specifico e vieta in modo assoluto ogni divieto esteso a porzioni ampie del territorio comunale. È pertanto illegittimo il regolamento che imponga distanze minime dal perimetro del centro urbano e da qualsiasi fabbricato ad uso abitativo o pubblico, senza che rilevi la concreta idoneità delle aree residue alla copertura del segnale. L’illegittimità dell’atto regolamentare si comunica al diniego fondato esclusivamente sul suo contenuto dispositivo, senza autonoma rivalutazione dell’istanza. L’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003, nel richiamare la compatibilità urbanistica ed edilizia delle opere, non consente di utilizzare un parametro regolamentare illegittimo.
Il Fatto
La società operatrice ha chiesto al Comune l’autorizzazione a realizzare una nuova infrastruttura per le telecomunicazioni. Nell’ambito della conferenza di servizi asincrona l’area tecnica comunale ha espresso parere negativo, fondandolo sul contrasto tra la proposta e l’art. 87 del regolamento edilizio comunale, che impone la localizzazione delle stazioni radio ad almeno 300 metri dal perimetro del centro urbano e da qualsiasi fabbricato ad uso abitativo o pubblico.
La società ha impugnato il parere e l’atto presupposto davanti al TAR Sardegna, che ha accolto il ricorso con sentenza n. 355/2025, ritenendo il divieto regolamentare in contrasto con l’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001. Il Comune ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado, l’erronea qualificazione del divieto come generalizzato e il difetto di prova sull’unicità del sito prescelto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera anzitutto le eccezioni di improcedibilità dell’appello. L’attività posta in essere dal Comune dopo la sentenza di primo grado costituisce mera esecuzione della pronuncia e non integra acquiescenza, non potendosi desumerne la volontà di accettarne gli effetti. La nota dell’ufficio tecnico è atto interlocutorio di organo non competente a manifestare la volontà dell’ente. Sussiste inoltre l’interesse alla decisione, perché il nuovo diniego non contiene alcuna sostanziale rivalutazione dell’istanza e riproduce la motivazione del provvedimento precedente.
Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato esclude l’inammissibilità sotto entrambi i profili. Il parere endoprocedimentale ha portata immediatamente lesiva, perché fonda il rigetto sulla norma regolamentare e l’unico modo per superare le ragioni ostative consiste nel modificare la localizzazione dell’opera. Quanto alla mancata impugnazione del provvedimento finale, il Comune non ha provato la comunicazione dell’atto. Il deposito in giudizio non equivale a piena conoscenza, non potendosi equiparare la conoscenza del difensore a quella della parte (Cons. Stato, sez. V, n. 2185/2017). Operano comunque i presupposti dell’invalidità caducante, per l’identità della sequenza procedimentale e l’assenza di autonoma valutazione nel provvedimento finale (Cons. Stato, sez. VI, n. 9022/2025).
Nel merito, la Sezione conferma l’illegittimità dell’art. 87 del regolamento edilizio. La norma impone distanze minime da tutto il centro urbano, da un’ulteriore fascia di 300 metri adiacente al perimetro e da analoghe fasce attorno a qualsiasi fabbricato abitativo o pubblico esterno al centro: configura così un divieto generalizzato su ampie aree del territorio, vietato dall’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001. Irrilevante è la difesa sul ridotto sviluppo dell’abitato, perché la disposizione consente solo la protezione di siti sensibili puntuali e non ammette limitazioni in aree generalizzate, a prescindere dall’idoneità delle aree residue alla copertura del segnale.
L’illegittimità del regolamento travolge il diniego. Non si può pretendere dalla società la prova dell’inidoneità dei siti alternativi, perché la norma regolamentare precludeva in radice ogni installazione nell’area prescelta, senza consentire di dimostrare l’indispensabilità della collocazione. Il richiamo all’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 non giova al Comune, perché il regolamento è illegittimo e quindi inidoneo a costituire parametro di valutazione dell’istanza. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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