Riconoscimento titolo estero di abilitazione per una sola classe di concorso (TAR Lazio n. 15090 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in altro Stato membro opera, in applicazione del d.lgs. n. 206/2007, per la sola classe di concorso più affine e non per un numero indeterminato di classi. Il riconoscimento pluriclasse si risolverebbe in un aggiramento della normativa nazionale e in una discriminazione indiretta dei docenti abilitati in Italia per un’unica classe. La specificità delle classi di concorso supera il test di proporzionalità: è idonea, necessaria e non eccedente rispetto allo scopo di specializzazione del corpo docente. Il principio di proporzionalità impone di riconoscere una materia, non plurime materie, perché ciò andrebbe oltre quanto necessario alla libera circolazione. Il difetto di motivazione rileva solo in caso di totale omissione in ordine alla classe riconosciuta.
Il Fatto
Il ricorrente ha conseguito in Romania un titolo di abilitazione all’insegnamento e ne ha chiesto il riconoscimento in Italia per la classe di concorso AJ-55 (Pianoforte), onde spenderlo nei concorsi a tempo indeterminato e nelle selezioni a tempo determinato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con provvedimento del 27.11.2025, ha concluso il procedimento riconoscendo il percorso estero per la sola classe A-30 (Musica) e rigettando l’istanza quanto alla AJ-55. L’Amministrazione ha ritenuto il titolo coerente con la prima e non con la seconda, richiamando l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, che consentirebbe il riconoscimento per una sola classe di concorso. Il ricorrente ha impugnato tale diniego davanti al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato. Sul riconoscimento pluriclasse il Tribunale aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il riconoscimento di un unico titolo estero per un numero indeterminato di classi costituirebbe un aggiramento della normativa nazionale e una discriminazione “al contrario” rispetto ai docenti abilitati in Italia (Cons. Stato, VII, 17 luglio 2026, n. 5864). Resta ferma la sola eccezione della totale omessa motivazione sulla classe riconosciuta, che nel caso concreto non ricorre.
Le doglianze procedimentali sono infondate: il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, poiché una classe viene comunque riconosciuta e il ricorrente non ha offerto prova contraria. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, come confermato da Cons. Stato, VII, 4 novembre 2025, n. 8555.
Sul versante sostanziale il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi di prova sull’equivalenza in concreto del percorso rumeno rispetto a quello domestico. La motivazione del diniego emerge dagli atti: l’attestazione estera richiama solo la classe “musica”, senza specificazione del pianoforte. L’istruttoria e la motivazione sono dunque percepibili e comprensibili.
La tesi della valenza “generale” dell’abilitazione estera non è condivisa. Il principio di proporzionalità impone di riconoscere una materia, a condizione che sussistano gli altri requisiti del Trattato e della direttiva 2013/55/UE, ma non di riconoscerne più d’una. La normativa nazionale che articola l’abilitazione in classi specifiche supera il test di proporzionalità: è idonea allo scopo di specializzazione, necessaria al medesimo fine e non eccedente, giacché la classe più affine viene comunque riconosciuta.
Il principio di buona fede tra Stati membri è rispettato, poiché le restrizioni alla libera circolazione sono ammesse se proporzionali a uno scopo di interesse pubblico. La lamentata disparità di trattamento resta sfornita di prova, non essendo stati depositati i decreti asseritamente favorevoli ad altri docenti, con conseguente carenza probatoria ex art. 64 cod. proc. amm. Le spese sono compensate per la non univocità degli orientamenti.
Nota della Redazione
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