Autonomia del giudizio disciplinare e uso degli atti penali (Cons. Stato n. 6657 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Fuori dai casi previsti dall’art. 653 cod. proc. pen., che disciplina l’efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale irrevocabile di assoluzione o di condanna, l’amministrazione è libera di valutare la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati al dipendente. A tal fine può legittimamente utilizzare i mezzi di prova raccolti in sede penale, compresi gli atti d’indagine, purché li sottoponga a un approfondito e autonomo apprezzamento. La valutazione dei fatti, della loro gravità e della misura della sanzione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, correlata all’autonomia organizzativa, ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità e travisamento dei fatti. Il procedimento disciplinare ha natura amministrativa ed è retto dal principio inquisitorio: il diritto di difesa dell’incolpato esige il solo nucleo essenziale di tutela, costituito dalla previa contestazione e dalla possibilità di partecipare, senza che sia necessaria la formazione della prova in contraddittorio propria del processo penale.
Il Fatto
L’appellante, già Luogotenente con cariche speciali della Guardia di finanza, era stato indagato in un procedimento penale per corruzione e associazione a delinquere. Il procedimento si era chiuso con decreto di archiviazione: quanto alla corruzione per intervenuta prescrizione, quanto all’associazione perché non configurabile una struttura organizzata e stabilmente dedita alla commissione di delitti.
Acquisiti gli atti penali, il Comando generale ha avviato un’inchiesta formale, contestando all’ispettore di aver segnalato a un intermediario vari candidati ai concorsi e aspiranti a trasferimenti, e di aver ricevuto la somma di 2.000 euro per favorire l’assegnazione di una sede. La commissione di disciplina lo ha giudicato non meritevole di conservare il grado e il Comando ha inflitto la perdita del grado per rimozione. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; l’interessato ha appellato deducendo l’erronea applicazione dell’art. 653 cod. proc. pen. e l’assenza di prova della dazione, oltre alla sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Il Collegio ricostruisce la portata dell’art. 653 cod. proc. pen.: la norma concerne l’efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale irrevocabile — di assoluzione o di condanna — in punto di sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua attribuzione all’imputato. Al di fuori di tali casi, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 10248 del 2023, l’amministrazione resta libera di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti e di utilizzare gli atti d’indagine, purché sottoposti ad approfondito e autonomo apprezzamento.
Quanto al perimetro del sindacato, la Corte ribadisce, sulla scorta di Cons. Stato, sez. II, n. 3053 del 2024, che la valutazione dei fatti, della gravità e della misura della sanzione rientra nella discrezionalità amministrativa ed è censurabile solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità o travisamento.
Nel merito, la fondatezza degli addebiti emerge da un esame globale e sintetico degli atti d’indagine, con elementi numerosi, precisi e concordanti: le numerose telefonate con l’intermediario, le sommarie informazioni dei soggetti che avevano segnalato i congiunti, la conferma della consegna del denaro. Non risulta perciò irragionevole la scelta di non procedere a ulteriori atti istruttori. L’istruttoria è completa e le garanzie difensive sono state assicurate: contestazione degli addebiti, memorie e controdeduzioni con difensore, audizione davanti alla commissione. Qui la Corte richiama Cons. Stato, sez. II, n. 9689 del 2023: natura amministrativa del procedimento, principio inquisitorio e sufficienza del nucleo essenziale di tutela.
La Corte esclude il contrasto con la richiesta di archiviazione: per la corruzione la prescrizione non è significativa né in senso favorevole né sfavorevole, e per l’associazione il pubblico ministero aveva comunque riscontrato più episodi di reato, sufficienti ai fini disciplinari. Rileva inoltre l’ammissione dell’appellante di aver conosciuto l’intermediario e di essersi rivolto a lui per aiutare conoscenti nei trasferimenti e nei concorsi, smentita nella parte in cui nega ogni dazione.
Infine, sul piano della gravità, la Corte ritiene non irragionevole considerare una condotta siffatta assolutamente incompatibile con la permanenza in un Corpo che svolge funzioni di contrasto all’illegalità, dovendosi reputare irrilevanti i positivi precedenti di carriera, come affermato nel parere Cons. Stato, sez. I, n. 849 del 2024. L’appello è respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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