Revoca patente per misura prevenzione e nuovo rilascio senza riabilitazione (TAR Calabria n. 212 del 01.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comma 3 dell’art. 120 cod. strada subordina il conseguimento di un nuovo titolo di guida, dopo la revoca conseguente all’applicazione di una misura di prevenzione, al solo decorso del triennio dalla cessazione della misura, senza richiedere alcun provvedimento di riabilitazione. Il comma 1 del medesimo articolo, che pure presuppone la riabilitazione, disciplina il primo rilascio e non la fattispecie del nuovo rilascio dopo revoca. Il privato cui sia stata ritirata la patente vanta una posizione giuridicamente tutelabile a ottenere il nulla osta dal Prefetto, cui la competenza è riservata, non essendo l’atto relegabile a momento endoprocedimentale di esclusiva pertinenza della Motorizzazione. La domanda risarcitoria da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica richiede la prova degli elementi costitutivi dell’illecito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito, con decreto del Tribunale di Cosenza, l’applicazione della sorveglianza speciale e, di conseguenza, il ritiro della patente di guida. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva poi revocato la misura di prevenzione. Decorso il triennio previsto dall’art. 120 cod. strada, il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura di Cosenza il nulla osta per conseguire un nuovo titolo di guida.

La Prefettura aveva respinto l’istanza, richiedendo — oltre al decorso del triennio — un provvedimento di riabilitazione, sull’assunto di puntuali indicazioni ministeriali. L’istanza era stata inoltre qualificata come atto endoprocedimentale, con individuazione della Motorizzazione civile quale organo competente. Il ricorrente ha impugnato la nota prefettizia e chiesto il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, attinenti rispettivamente alla violazione dell’art. 120 cod. strada e dell’art. 70 d.lgs. n. 159/2011, e al difetto di motivazione ex artt. 3 e 10-bis legge n. 241/1990, e li ritiene fondati.

Il punto centrale è l’interpretazione del comma 3 dell’art. 120 cod. strada. Secondo il Tribunale, tale disposizione subordina la concessione del nuovo titolo di guida al solo decorso del triennio dalla cessazione della misura di prevenzione o penale, senza alcun richiamo a ulteriori circostanze e, in particolare, a provvedimenti riabilitativi. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 130 del 2023 e n. 439 del 2020.

La distinzione decisiva è tra primo rilascio e nuovo rilascio dopo revoca. Solo il comma 1 richiede il provvedimento riabilitativo; i commi 2 e 3 disciplinano invece la revoca e il nuovo rilascio. Se il legislatore avesse voluto richiedere la riabilitazione anche in questa seconda ipotesi, la previsione del comma 3 — che non vi fa alcun cenno — resterebbe priva di spiegazione, come già osservato da TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1579 del 2020. Essendo intervenuta la cessazione degli effetti della misura, la condizione necessaria e sufficiente è integrata: l’atto va annullato nella parte in cui prescrive la riabilitazione.

È parimenti fondata la censura sulla legittimazione del privato. Il Tribunale riconosce una posizione giuridicamente tutelabile in capo al soggetto cui la patente sia stata ritirata a ottenere il nulla osta dal Prefetto, poiché il rilascio rientra tra le competenze di tale autorità (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2854 del 2022). La qualificazione come atto endoprocedimentale non elide tale legittimazione.

La domanda risarcitoria è invece rigettata. La responsabilità della Pubblica Amministrazione da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale (Adunanza Plenaria n. 7 del 2021), con onere per il danneggiato di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l’imputabilità soggettiva (Cass. civ., Sez. III, n. 390 del 2008). Nel caso di specie la pretesa è stata formulata in modo generico, senza prova di tali elementi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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