Rideterminazione dotazione organica in dissesto tra competenza consiliare e sostenibilità di bilancio (TAR Sicilia n. 288 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di dissesto finanziario dell’ente locale, la rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 rientra nella competenza del Consiglio comunale e non della Giunta, dovendosi escludere ogni deroga al riparto di attribuzioni per effetto dello stato di dissesto. Il limite costituito dal rapporto medio dipendenti-popolazione di cui all’art. 263, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 individua una spesa potenziale massima, che va coniugata con l’ulteriore vincolo della compatibilità di bilancio: la sussistenza di posti vacanti non implica di per sé il riassorbimento del personale eccedente rispetto alla situazione finanziaria. Il riassorbimento del personale soprannumerario costituisce, sul piano finanziario, nuova assunzione, preclusa in assenza di capacità assunzionale ai sensi dell’art. 33 del decreto-legge n. 34/2019. L’individuazione nominativa del personale eccedentario deve fondarsi su una verifica in concreto delle figure professionali e delle mansioni, non sulla mera applicazione dei criteri dei licenziamenti collettivi del settore privato. Nel procedimento di gestione dell’eccedenza conseguente al dissesto non è richiesta la preventiva consultazione sindacale, né la comunicazione di avvio del procedimento per gli atti di programmazione.
Il Fatto
I ricorrenti sono dipendenti di ruolo del Comune, dichiarato in dissesto finanziario nel 2016. Con una prima delibera di Giunta l’ente ha proceduto alla ricognizione delle eccedenze e, con una seconda, ha rideterminato la dotazione organica, individuando quindici dipendenti in soprannumero. A seguito di un rilievo ministeriale in autotutela, il Comune ha modificato la delibera, portando la dotazione a quaranta posti e individuando diciassette unità in soprannumero.
Nel corso del giudizio sono stati proposti nove motivi aggiunti contro gli atti successivi, inclusi i provvedimenti di collocamento in disponibilità, le programmazioni del fabbisogno e le procedure di stabilizzazione del personale precario. Da ultimo sono state impugnate la ricognizione delle eccedenze e la rideterminazione della dotazione organica adottate nel 2023, quest’ultima dalla Giunta. Il Comune e il Ministero hanno eccepito profili di rito e chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende le eccezioni di rito. La procura alle liti si intende conferita anche per i motivi aggiunti, salvo diversa disposizione, ai sensi dell’art. 24 c.p.a.; i motivi aggiunti proposti da soggetti che non avevano introdotto il ricorso vanno considerati come ricorso autonomo, da riunire per connessione. Dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di una ricorrente e l’inammissibilità dei settimi motivi aggiunti, per difetto di lesività immediata degli atti impugnati, il Tribunale esamina il merito.
È fondato il vizio di incompetenza. L’art. 32, comma 2, lett. c), della legge n. 142/1990, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991, attribuisce al Consiglio comunale i poteri in materia di piante organiche e relative variazioni. L’abrogazione ad opera della legge n. 127/1997 non opera nell’ordinamento regionale, non essendo stata recepita dalla legge regionale n. 23/1998. L’art. 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 non introduce alcuna deroga per l’ipotesi di dissesto. La delibera di Giunta n. 77/2023 è pertanto annullata.
Quanto al mancato riassorbimento, il Collegio chiarisce che il rapporto medio dipendenti-popolazione fissa una spesa potenziale massima, da coniugare con l’obbligo di accertare la compatibilità di bilancio. L’assenza di posti vacanti non è decisiva: l’esistenza di vacanze nella dotazione organica non implica di per sé la possibilità di riassorbimento del personale eccedente rispetto alle disponibilità finanziarie. Nel caso concreto la capacità di spesa consentita è inferiore a quella potenziale. Il costo del personale in esubero è coperto da finanziamento regionale ed è escluso dalla base di calcolo delle facoltà assunzionali ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge n. 104/2020; il riassorbimento trasferirebbe l’onere sul bilancio comunale, costituendo nuova assunzione. È condivisibile, quindi, l’avviso della nota ministeriale n. 6666/2022.
È invece fondata la censura sui criteri di individuazione nominativa degli eccedentari. Il Comune ha applicato l’art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991, ma il rinvio ai licenziamenti collettivi del settore privato non è più contenuto nell’art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 nel testo ratione temporis vigente. Nel settore pubblico il criterio preferenziale è la maggiore anzianità contributiva, ai sensi dell’art. 2, comma 11, lett. e), del decreto-legge n. 95/2012. Soprattutto, è mancata la verifica in concreto delle figure professionali eccedentarie rispetto al funzionamento dell’ente, secondo l’art. 97 Cost.: le esigenze tecnico-produttive sono state valutate in modo indistinto per tutti i dipendenti. I provvedimenti sono annullati in parte qua per difetto di istruttoria e motivazione.
Non è fondato il motivo sull’assenza di consultazione sindacale: il procedimento di gestione dell’eccedenza conseguente al dissesto è soggetto al regime speciale del decreto legislativo n. 267/2000, come ritenuto da Cass. civ., Sez. Lav., n. 5046 del 2020. È respinto anche il motivo sulla mancata comunicazione di avvio, trattandosi di atti di programmazione esclusi dall’art. 13 della legge n. 241/1990. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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