Porto d’armi e buona condotta: irrilevante la prescrizione del reato (TAR Lazio n. 198 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione e porto d’armi, l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare i requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità, non configurandosi un diritto soggettivo al rilascio del titolo, ma una situazione eccezionale rispetto al generale divieto. Il giudizio di buona condotta non si esaurisce nell’assenza di condanne irrevocabili: anche i fatti sottesi a un reato dichiarato prescritto possono essere autonomamente apprezzati dall’Amministrazione, così come la condotta non trasparente tenuta dal richiedente nel corso del procedimento. Ne consegue che la valutazione di non affidabilità non è illogica né priva di riscontro fattuale quando si fondi complessivamente sui precedenti penali e sul contegno processuale del richiedente. Il provvedimento di diniego in materia di armi, per la sua natura precauzionale e preventiva, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 1, l. n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Questore di Latina il rilascio della licenza di porto di fucile. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza rilevando l’assenza del requisito della buona condotta, desunta da precedenti penali per emissione di assegni a vuoto e furto, nonché dal comportamento tenuto dal richiedente nel procedimento amministrativo.

In particolare, nella prima memoria difensiva il ricorrente aveva attribuito la condanna per furto a un soggetto anonimo; solo in un secondo momento, quando l’Ufficio aveva accertato che la condanna riguardava lo stesso richiedente, questi aveva ammesso i fatti, il cui procedimento penale si era concluso per prescrizione. Il ricorrente ha impugnato il diniego sostenendo che i pregiudizi penali fossero estranei alla materia delle armi e che i fatti fossero ormai definiti e prescritti. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che il diniego in materia di armi ha natura precauzionale e preventiva, connotata dall’urgenza, e non comporta l’obbligo di comunicare l’avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, richiamando sul punto TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 31 agosto 2023 n. 2600, TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 2 novembre 2022 n. 1061 e TAR Campania, Napoli, sez. V, 20 giugno 2018 n. 4106.

Nel merito, il Tribunale ribadisce che l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità nella valutazione dei requisiti di affidabilità, stante l’assenza di un diritto soggettivo alla detenzione e al porto delle armi, che costituiscono eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110.

Il titolare di autorizzazione in materia di armi deve essere esente da mende o indizi negativi e osservare una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico e delle regole della civile convivenza, come affermato in TAR Lazio, Latina, sez. I, 31 marzo 2023 n. 219, Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015 n. 2158 e Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015 n. 1270.

Su questa base il Collegio ritiene né illogica né priva di riscontro fattuale la valutazione di non totale affidabilità compiuta dalla Questura, fondata sull’esistenza di vari pregiudizi penali e sul contegno non trasparente e collaborativo serbato dal ricorrente nel procedimento. La precisazione contenuta nella seconda memoria non risulta suffragata da documentazione idonea a provare una valutazione positiva in sede penale: anche in caso di prescrizione, l’elemento fattuale sotteso ben può essere apprezzato nel giudizio di disvalore proprio dei provvedimenti di diniego in materia di armi.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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