Cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento in ottemperanza alla Carta docente (TAR Molise n. 190 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il pagamento integrale, da parte dell’Amministrazione, delle somme dovute in esecuzione del giudicato, ancorché successivo alla notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere allorché il ricorso sia stato depositato dopo l’avvenuta esecuzione. La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata priva di oggetto il giudizio, non residuando alcun interesse alla tutela giurisdizionale. La compensazione delle spese di lite può essere disposta, in via equitativa, in ragione dei tempi di esecuzione dell’obbligo da parte dell’Amministrazione.

Il Fatto

Un docente di scuola pubblica, assunto con contratto a tempo determinato, aveva adito il Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro per il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente, pari a euro 500,00 annui, per gli anni di servizio prestati alle dipendenze del Ministero dell’istruzione e del merito.

Il Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 10.06.2024, aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il beneficio per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e condannando l’Amministrazione all’accredito dell’importo complessivo di euro 1.500,00. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il docente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Molise, deducendo l’inerzia dell’Amministrazione e chiedendo, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise ha rilevato che il pagamento delle somme dovute era stato eseguito dall’Amministrazione in data 09.01.2026, ossia prima del deposito del ricorso per ottemperanza, avvenuto in data 18.01.2026. La difesa erariale aveva, infatti, eccepito la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ha ritenuto fondata tale eccezione, osservando che l’integrale adempimento dell’obbligo di pagamento, successivo alla notificazione del ricorso ma anteriore alla sua costituzione in giudizio, aveva determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla pronuncia.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che il ricorso fosse stato depositato dopo l’avvenuta esecuzione del pagamento, in ottemperanza al giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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