Sopravvenuta carenza di interesse e principio dispositivo nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 1935 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. Ne consegue che il giudice può solo prendere atto della dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La ricorrente, una struttura sanitaria privata, ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XI/2672 del 16 dicembre 2019, recante le regole di gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020, unitamente alla delibera dell’ATS di approvazione del contratto provvisorio per il primo quadrimestre 2020 e al contratto dalla stessa sottoscritto con riserva. Oggetto del contenzioso erano il limite massimo regionale all’attività erogabile, il rinvio alla contrattazione del contratto unico per erogatore e la parametrazione delle risorse al finanziato 2019.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi contestato la nota dell’ATS che qualificava la clausola di riserva come priva di efficacia, la circolare della Direzione generale Welfare e il richiamo all’art. 15 L.R. Lombardia n. 33/2009, chiedendo in via incidentale l’annullamento degli atti e l’accertamento della nullità o inefficacia del contratto provvisorio. La Regione si è costituita in giudizio; l’ATS e l’ASST non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che in data 8 aprile 2024 la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. All’udienza di smaltimento del 17 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. La questione giuridica attiene dunque agli effetti di tale dichiarazione sul potere decisorio del giudice.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di una dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e sull’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., oltre che sull’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. in materia di udienza di smaltimento. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione: può dichiarare di non avere interesse alla decisione e provocare così la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446. Rileva inoltre la sussistenza di eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il ricorso e i motivi aggiunti vengono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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