Motivazione apparente e nullità della sentenza con rimessione al primo giudice (Cons. Stato n. 341 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione apparente o palesemente non pertinente rispetto alla domanda proposta integra difetto assoluto di motivazione e determina la nullità della sentenza, perché impedisce al giudice di appello di esercitare qualsiasi sindacato sostitutivo. Non è integrabile la statuizione che si fondi su fatti, parti o motivi diversi da quelli dedotti negli scritti difensivi, giacché una sentenza congetturale costituisce una non-decisione giurisdizionale e un’abdicazione alla potestas iudicandi. Il vizio impone l’applicazione dell’art. 105 c.p.a., come interpretato dall’Adunanza Plenaria, con rimessione della causa al primo giudice. Il controllo in appello richiede sempre la comprensibilità dell’atto da controllare, poiché il limite all’effetto devolutivo deriva dall’impossibilità di ricostruire il percorso motivazionale del giudice a quo.

Il Fatto

La ricorrente impugnava davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, l’ordinanza di demolizione con cui il Comune aveva ingiunto la rimozione di opere abusive realizzate su un compendio immobiliare, consistenti in un soppalco interno con destinazione ufficio, nella sostituzione delle pareti perimetrali e nell’eliminazione di un container. Con motivi aggiunti contestava poi l’atto di accertamento dell’inottemperanza e di contestuale acquisizione delle opere e dell’area al patrimonio indisponibile.

Il TAR dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sul presupposto che la domanda di sanatoria presentata prima del giudizio fosse stata tacitamente rigettata per la formazione del silenzio-rigetto di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, non impugnato. Respingeva i motivi aggiunti ritenendoli infondati, stante la natura vincolata dell’atto. La ricorrente proponeva appello, deducendo anzitutto l’omessa pronuncia sui motivi del ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito del Comune, in ragione della nullità della sentenza per i rilievi che seguono. L’appello è accolto sul primo motivo, che denuncia l’omessa pronuncia sui motivi del ricorso introduttivo, nei limiti della motivazione.

Il Consiglio di Stato richiama l’orientamento prevalente secondo cui l’assenza o il difetto assoluto di motivazione impedisce al giudice di appello di esercitare un sindacato sostitutivo, per essere mancata una statuizione sulla quale incidere (Cons. Stato n. 1038 del 2025). La nullità deriva dalla motivazione assente o apparente, che non consente di comprendere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture (Cass. civ. n. 27178/2021; Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014).

Nel caso concreto il TAR ha pronunciato l’improcedibilità assumendo che il ricorso introduttivo avesse impugnato l’ordinanza di demolizione n. 2049, mentre l’atto di accertamento dell’inottemperanza si riferisce a una diversa ordinanza. La declaratoria appare quindi fondata su un presupposto non riferibile al caso esaminato, con conseguente difetto motivazionale che refluisce nella mancanza o apparenza di motivazione.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2018, secondo cui il difetto assoluto di motivazione ricorre anche quando la motivazione è palesemente non pertinente rispetto alla domanda proposta, perché riferita a parti, fatti e motivi totalmente diversi da quelli dedotti. Tale motivazione non è sindacabile né integrabile: una sentenza congetturale è per definizione una non-decisione giurisdizionale.

La parvenza di motivazione determina dunque la nullità della sentenza, con applicazione dell’art. 105 c.p.a., come interpretato dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2018, e conseguente rimessione della causa al primo giudice. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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