Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 409 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla decisione del ricorso, intervenuta prima che la causa sia trattenuta per la decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice amministrativo non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, in ossequio al principio dispositivo. Ne consegue che il Collegio non può decidere nel merito la controversia, dovendosi limitare a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa agricola, ha presentato domanda di sostegno nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014/2020, Sottomisura 4.1, per investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività. All’esito dell’istruttoria la Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria preliminare, attribuendogli un punteggio inferiore a quello auto-attribuito.
Esperito il riesame, il punteggio è stato rideterminato e la domanda collocata tra quelle ammissibili ma non finanziabili. Il ricorrente ha quindi impugnato la determinazione di approvazione della graduatoria definitiva e gli atti connessi, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, con contestuale richiesta di sospensione dell’efficacia. La domanda cautelare è stata respinta. In data 3 marzo 2025 la difesa ha depositato nota dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa del ricorrente ha depositato nota con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale osserva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. In tale ambito la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.
In tale evenienza il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
Per le ragioni illustrate il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese del giudizio, sussistendo giusti motivi.
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Nota della Redazione
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