Sei scatti stipendiali al personale della Polizia penitenziaria: spettano anche dopo l’abrogazione (TAR Sicilia n. 3016 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 11, primo comma, legge n. 231/1990, disposta dall’art. 2268, comma 872, d.lgs. n. 66/2010, non determina la reviviscenza del testo originario dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 397/1987. Il contenuto precettivo di quella disposizione è già stato sostituito dalla norma del 1990, sicché i richiami normativi alla previsione iniziale si intendono riferiti alla disciplina sostitutiva, ancorché l’intestazione formale resti la medesima. Ne deriva che il richiamo dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1987 a una disposizione ormai abrogata è tamquam non esset e non preclude l’applicazione del beneficio. L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 opera in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 legge n. 121/1981, con esclusione della Marina militare e dell’Aeronautica. Sull’indennità di buonuscita spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria, è stato congedato a domanda. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, con rivalutazione e interessi.
L’Istituto si è costituito con atto di mera forma, senza contestare nel merito le pretese. La causa è stata discussa all’udienza pubblica dell’11 settembre 2024 e decisa in camera di consiglio. Oggetto del contendere erano, in via subordinata, i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui omettevano gli scatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando per relationem la sentenza del CGA n. 865 del 2022, confermata da Cons. Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. La questione centrale riguarda l’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 397/1987 e gli effetti della caducazione della norma che lo aveva sostituito.
Il percorso argomentativo è lineare. La previsione originaria è stata dapprima sostituita dall’art. 11, primo comma, legge n. 231/1990; la successiva abrogazione di quest’ultima non produce reviviscenza della formulazione iniziale. La statuizione del legislatore del 1990 ha definitivamente sostituito il contenuto precettivo precedente. Da qui la conseguenza operativa: tutti i richiami all’art. 1, comma 15-bis devono intendersi effettuati alla disciplina del 1990, pur restando immutata l’intestazione formale della norma.
Il Tribunale affronta poi il richiamo dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1987 operato dall’ente previdenziale. La disposizione richiamata è abrogata e dunque tamquam non esset: il rilievo non è idoneo a escludere il beneficio. Sul perimetro soggettivo, il richiamo alla sentenza CGA n. 1329 del 2022 conferma che l’art. 6 bis si applica agli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 legge n. 121/1981, con esclusione di Marina militare e Aeronautica. La Polizia penitenziaria rientra nell’area del beneficio.
La tempestività dell’istanza è affermata sulla scorta di Cons. Stato n. 1231 del 2019. Nel dispositivo il Collegio accoglie il ricorso e ordina all’INPS di corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis. Sugli importi maturano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, in forza dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, secondo Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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