Sospensione del PUA legittima per gravi ragioni e danno non provato (TAR Lazio n. 137 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’efficacia di un provvedimento ampliativo ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990 è legittima quando risponde a esigenze di verifica di un presupposto dell’atto, segnalate da un esposto e oggetto di accertamenti avviati tempestivamente, e quando la sua durata è ancorata al compimento di tali verifiche. Non ricorre la violazione del termine massimo di dodici mesi se l’approvazione dell’atto sospeso è qualificata secondo il suo contenuto sostanziale e non in base all’intitolazione o alle deduzioni delle parti. In materia di responsabilità della pubblica amministrazione, la domanda risarcitoria per danno da ritardo è soggetta al termine di decadenza dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che decorre secondo la regola dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm. decorso un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Il danneggiato sopporta l’onere di provare il danno e il nesso causale, senza che il giudice possa supplire con la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante di un’azienda agricola, impugna il provvedimento con cui il Comune ha disposto la sospensione dell’approvazione del piano di utilizzazione aziendale (PUA) rilasciata in suo favore per l’attività agrituristica. La misura è motivata dalla necessità di verifiche sulla regolarità edilizia del complesso immobiliare aziendale.

Il ricorrente contesta l’assenza dei presupposti e la durata sine die della sospensione, chiedendo l’accesso agli atti e il risarcimento del danno quantificato in circa 350 mila euro. Dopo l’ostensione dei documenti, propone motivi aggiunti lamentando la duplicazione dell’istruttoria, l’eccesso di durata rispetto ai dodici mesi dell’art. 21-quater l. n. 241/1990 e il danno da ritardo. Il Comune eccepisce l’improcedibilità per intervenuta revoca della sospensione e l’infondatezza delle pretese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in via preliminare la tardività dell’ultima produzione documentale del ricorrente, depositata oltre il termine dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.. Dichiara poi improcedibile la parte annullatoria per sopravvenuta carenza di interesse: la revoca in autotutela del provvedimento impugnato rende inutile la pronuncia di annullamento, secondo l’orientamento consolidato richiamato (Cons. St., V, n. 760/2024; Cons. St., VI, n. 6824/2021). Lo scrutinio incidentale sulla legittimità resta però necessario ai fini risarcitori.

Nel merito della sospensione, il Collegio ritiene che l’atto resista alle censure. Le ragioni addotte — verifiche sulla legittimità edilizia degli edifici, segnalate da un esposto e avviate entro venti giorni — rientrano nelle “gravi ragioni” evocate dall’art. 21-quater l. n. 241/1990. Gli esiti degli accertamenti, pur non costituendo motivazione postuma, confermano a posteriori la serietà del motivo, avendo evidenziato numerose difformità tra edificato e titolo edilizio.

Quanto alla durata, la sospensione è stata agganciata a verifiche scandite nei tempi dalla normativa attuativa dell’art. 2 l. n. 241/1990, protrattesi per l’atteggiamento dilatorio del ricorrente. Il Collegio esclude la violazione del termine massimo richiamato dall’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990: la nota comunale invocata dal ricorrente come atto di approvazione ha valenza endoprocedimentale, spettando al giudice amministrativo il potere officioso di qualificare gli atti in base al contenuto reale (Cons. St., V, n. 7320/2021; Cons. St., n. 6606/2021). L’unica approvazione è dunque quella successiva, e la sospensione è durata quattro mesi: termine non irragionevole.

Le domande risarcitorie sono respinte. La responsabilità da attività provvedimentale presuppone l’illegittimità dell’atto, qui esclusa, e comunque difetta l’ingiustizia del danno. Il Collegio rileva inoltre l’assenza di prova del nesso di causalità e del quantum, secondo il riparto dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e degli artt. 1227, comma 2, e 2056 cod. civ., escludendo la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

La domanda di danno da ritardo è irricevibile per tardività: il termine di centoventi giorni dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. era spirato, decorrendo secondo il comma 4 dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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