Riconoscimento titolo di specializzazione estero: termini certi e commissario ad acta (TAR Lazio n. 15629 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento dell’Amministrazione si perfeziona quando, a fronte di una formale istanza dell’interessato, sia decorso il termine di legge per provvedere senza che sia intervenuto alcun atto conclusivo del procedimento. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, il termine per provvedere è quello specifico dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, pari a tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, che si somma ai trenta giorni previsti dal comma 2 del medesimo articolo per la verifica di completezza e l’eventuale richiesta di integrazioni, con un termine complessivo massimo di quattro mesi. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere con atto espresso entro un termine congruo e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza. L’esercizio del potere di riconoscimento deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 19 dicembre 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.
Decorso il termine di legge senza alcuna pronuncia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna del Ministero a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio senza definire il procedimento; la causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso sul rilievo che entrambi i presupposti del silenzio inadempimento risultano integrati: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso di specie, a fronte della domanda del 19 dicembre 2025, il Ministero non si è ancora espresso, con conseguente violazione del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241 del 1990.
Il Tribunale ha poi individuato il termine specifico applicabile nella materia, rinvenendolo nell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, e nel comma 2 del medesimo articolo, che prevede trenta giorni dal ricevimento della domanda per l’accertamento della completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazioni.
Da tale coordinamento il Collegio ha tratto la conclusione che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emanare il provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, nell’ipotesi di richiesta delle integrazioni previste dal comma 2. Dagli atti di causa è risultata l’inerzia del Ministero e l’assenza di qualsiasi richiesta di integrazione della domanda, con ciò perfezionandosi l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.
Accolto il ricorso, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere nel termine di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Nel portare a compimento il procedimento, sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Preindl; 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori, sono poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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