Diniego legittimo se motivato per relationem sul verbale della Commissione (Cons. Stato n. 6913 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della qualifica di teatro di rilevante interesse culturale, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 1° luglio 2014, è adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo al verbale della Commissione consultiva che ha espresso un giudizio tecnico-discrezionale sul progetto artistico secondo linee guida predeterminate e pubblicate. La valutazione dell’amministrazione ha natura di discrezionalità tecnica e, come tale, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria o di motivazione. L’attribuzione di un punteggio numerico ai sensi dell’art. 5 del D.M. presuppone l’inserimento della domanda nel settore e opera in una fase successiva, di valutazione comparativa dei progetti. Il parere della Regione di cui all’art. 11, comma 4, del D.M. va richiesto solo dopo l’individuazione dei soggetti ammessi al contributo, non preventivamente su tutte le domande.
Il Fatto
Un’associazione culturale attiva nel teatro per l’infanzia e la gioventù, riconosciuta in passato come teatro stabile di innovazione, presentava domanda ai sensi dell’art. 11 del D.M. 1° luglio 2014 per ottenere la qualifica di teatro di rilevante interesse culturale e i relativi contributi per il triennio 2015-2017. La Commissione consultiva per il teatro esprimeva parere negativo. L’amministrazione comunicava il diniego e invitava l’associazione a trasferire l’istanza nei settori delle imprese di produzione teatrale o degli organismi di programmazione. L’associazione chiedeva in alternativa la qualifica di centro di produzione teatrale ai sensi dell’art. 15 del D.M., che veniva parimenti negata.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, ravvisando un difetto di motivazione per genericità della valutazione e per l’assenza di una graduatoria con punteggio numerico, e annullava gli atti impugnati ordinando la rinnovazione della valutazione da parte di una nuova commissione. Il Ministero della Cultura proponeva appello, lamentando l’errata interpretazione della disciplina. L’associazione resisteva con appello incidentale, deducendo l’omessa notifica ai controinteressati e censurando l’assorbimento del motivo relativo alla mancata acquisizione del parere della Regione Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare sull’integrazione del contraddittorio: i soggetti originari controinteressati, non costituiti in primo grado e risultati co-soccombenti, assumono rispetto all’appello del Ministero la posizione di cointeressati, secondo l’insegnamento dell’adunanza plenaria.
Nel merito, la Sezione ricostruisce il sistema del decreto ministeriale. L’art. 5 del D.M. prevede che la valutazione dei progetti mediante attribuzione di un punteggio numerico fino a cento punti sia preceduta dall’inserimento della domanda nei settori e, ove necessario, nei sotto-insiemi. Per i settori strategici, tra cui i teatri di rilevante interesse culturale, l’inserimento presuppone una valutazione che va oltre i parametri oggettivi e quantitativi. La lettura combinata dei commi 1 e 2 dell’art. 11 del D.M. conferma la doppia fase: la qualificazione dell’organismo e la verifica dei requisiti quantitativi, cui segue la valutazione comparativa della qualità artistica.
Il diniego risulta motivato con il richiamo ai verbali della Commissione consultiva, che ha operato secondo linee orientative approvate e pubblicate prima della valutazione delle domande. Il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, è adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, poiché da essi sono evincibili le ragioni giuridiche della decisione (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 5520 del 2024). Il Collegio esclude la manifesta illogicità, il travisamento e i vizi di istruttoria e motivazione: la Commissione ha fornito precise ragioni tecniche sia sul diniego della qualifica TRIC sia su quella di centro di produzione.
Quanto all’appello incidentale, il motivo sulla mancata acquisizione del parere della Regione è tardivo e infondato. L’art. 11, comma 4, del D.M. non impone l’acquisizione preventiva del parere su tutte le domande: l’iter corretto prevede prima il riconoscimento della qualifica e l’attribuzione del punteggio, e solo dopo la richiesta del parere regionale, per il quale è previsto il termine di trenta giorni. L’appello principale è quindi accolto, il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti respinti; l’appello incidentale rigettato; le spese di lite del grado di appello compensate.
Nota della Redazione
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