Compensazione delle spese illegittima se fondata su ragioni organizzative dell’amministrazione (Cons. Stato n. 762 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga al criterio della soccombenza nella liquidazione delle spese giudiziali è consentita solo nei casi tassativi previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., ossia soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. Le ragioni di carattere organizzativo interno dell’amministrazione, che abbiano determinato l’inerzia nell’esecuzione del giudicato, non integrano alcuna di tali ipotesi e non possono essere addossate alla parte vittoriosa. Il giudice dell’ottemperanza non può quindi compensare le spese invocando il carattere seriale del contenzioso, se tali circostanze non siano state allegate dall’amministrazione e siano estranee alle fattispecie legali. La statuizione sulle spese è sindacabile in appello nel suo nucleo motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Lazio, in sede di ottemperanza, l’ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione a una sentenza della Corte d’Appello di Roma, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna alla penalità di mora. Il Ministero era rimasto inerte fino alla proposizione del ricorso.
Il TAR accoglieva il ricorso ma compensava integralmente le spese, richiamando il carattere seriale del contenzioso e i poteri discrezionali del giudice. Il ricorrente appella questa sola statuizione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e l’illegittimità della deroga al criterio della soccombenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce alla giurisprudenza della Sezione, richiamando la sentenza n. 4979 del 20 maggio 2025 resa in fattispecie identiche, e ritiene le censure parzialmente fondate.
Il punto centrale è la tassatività delle ipotesi di compensazione. Il richiamo è alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018: la deroga al criterio della soccombenza è ammessa solo per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza. Le ragioni poste dal TAR a base della compensazione non rientrano in alcuna di esse.
Gli elementi valorizzati dal primo giudice attengono in realtà ad aspetti interni al Ministero: l’organizzazione amministrativa predisposta per l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Si tratta di una funzione ordinaria del dicastero, che non può essere riversata sul ricorrente che ne abbia fondatamente lamentato il mancato esercizio.
La Corte sottolinea un ulteriore profilo: tali circostanze non sono state addotte né specificamente indicate dall’amministrazione intimata quale causa dell’inerzia. La motivazione della compensazione resta quindi priva di aggancio alle fattispecie legali.
L’appello è accolto. In riforma della statuizione sulle spese, queste sono poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza. Tenuto conto della natura della controversia, circoscritta al riscontro dell’inerzia, e delle limitate attività difensive, gli onorari del doppio grado sono liquidati equitativamente in € 3.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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