Prescrizione e sospensione nel regime transitorio della legge n. 103/2017 (Cass. pen. Sez. VII n. 32557 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, né dalla legge 27 novembre 2021, n. 134. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 trova invece applicazione il regime posto dalla legge n. 134 del 2021. Ne consegue che, per i fatti commessi nel periodo intermedio, il giudice deve verificare la maturazione dei termini secondo il regime allora vigente, computando la sospensione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado e, successivamente, in appello dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 17.11.2025. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 157 cod. pen. e l’intervenuta prescrizione del reato nel corso del giudizio di appello.
Con il secondo motivo ha censurato il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e alla consapevolezza della presenza di sostanza stupefacente nel pacco sequestrato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che investe la disciplina intertemporale della prescrizione. Il ricorrente sostiene che il reato si sarebbe estinto prima della sentenza di appello. Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, secondo cui la sospensione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 opera per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, senza essere stata travolta dalle riforme successive.
Su questa base il motivo è dichiarato manifestamente infondato. Nel caso concreto il fatto risulta commesso nel settembre 2017, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 18.6.2019 e quella di appello il 17.11.2025. Considerata la sospensione di un anno e mezzo maturata nel giudizio di appello, i termini di prescrizione non risultano decorsi.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese. La Corte richiama i precedenti sul controllo di legittimità in materia di motivazione — Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019; Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018; Sez. 5 n. 15041 del 24/10/2018; Sez. 4 n. 1219 del 14/09/2017; Sez. 5 n. 48050 del 02/07/2019 — per ribadire che la proposta di lettura alternativa del merito non è consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione